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Commento su O-OPers 12:
Indennità per lavoro domenicale e notturno

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Per il lavoro svolto, su ordine, durante la notte (domenica – venerdì ore 20 – ore 06, sabato ore 18 – ore 06) e la domenica e i giorni festivi viene versata un’indennità pecuniaria. Per il lavoro notturno gli impiegati ricevono, in aggiunta all’indennità pecuniaria di cui al capoverso 3, un supplemento di tempo di riposo di cui all’articolo 64 capoversi 3 e 4 OPers, sempre che le condizioni ivi fissate siano adempiute. Anche le indennità per il lavoro domenicale e notturno sono dovute cumulativamente, sempre che si lavori la domenica o nei giorni festivi durante gli orari indicati nel capoverso 3.

L’indennità per lavoro domenicale del 33 per cento è calcolata in questo modo: lo stipendio annuo massimo della classe di stipendio dell’impiegato è diviso per il numero di ore lavorative annuali, ossia 2100. Si calcola dunque il 33 per cento dell’importo ottenuto.

In linea di massima anche gli impiegati con un orario di lavoro basato sulla fiducia hanno diritto alle indennità. Tuttavia, alla luce delle speciali condizioni di lavoro e dell’indennità ai sensi dell’articolo 64b capoverso 5 OPers, spetta a loro giudicare se considerano ragionevole fare valere un eventuale diritto.

Danno diritto a un’indennità soltanto i giorni festivi di cui all’articolo 66 capoverso 2 OPers. I giorni festivi locali non vengono indennizzati.

Conformemente alla parità di trattamento tra gli impiegati delle aziende industriali della Confederazione e quelli dell’economia privata, in linea di principio i supplementi per il lavoro domenicale, festivo e notturno si basano sulla legge sul lavoro.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ai fini del calcolo del salario spettante al lavoratore durante le vacanze vanno prese in considerazione, qualora abbiano carattere regolare e durevole, anche le indennità versate in aggiunta alla rimunerazione di base (DTF 132 III 172). In assenza di una regolamentazione nel diritto in materia di personale federale, questa prassi va applicata anche agli impiegati dell’Amministrazione federale. Questo significa che l’indennità per lavoro domenicale e notturno (art. 12 O-OPers) è determinante per il calcolo del salario delle vacanze, a condizione che sia stata percepita in modo regolare e continuo (ossia almeno 10 mesi su 12 per anno civile; decisione della Conferenza delle risorse umane della Confederazione 4.2007). I supplementi sono calcolati in analogia all’articolo 19 capoverso 3 O-OPers.