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Commento su O-OPers 13:
Servizio di picchetto

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Nel servizio di picchetto l’impiegato si tiene pronto per eventuali interventi (ad es. eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d’emergenza o effettuare turni di controllo).

Se il servizio di picchetto è prestato nell’azienda, tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro.

Se il servizio di picchetto è prestato fuori dell’azienda, il tempo messo a disposizione è computato sul tempo di lavoro nella misura dell’attività effettivamente svolta dalla persona impiegata per l’azienda. In questo caso, la durata del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritorno va computata sul tempo di lavoro.

È giustificato che agli impiegati la cui mobilità non è limitata dal servizio di picchetto ordinato dal datore di lavoro siano versate indennità inferiori. Sono interessati ad esempio gli impiegati che devono essere raggiungibili solo via cellulare. Spetta al servizio competente decidere quando la mobilità è da considerarsi non limitata e determinare l’ammontare dell’indennità inferiore. L’indennità non può però essere inferiore al 30 per cento dell’indennità ordinaria di cui al capoverso 1.

La mobilità è da considerarsi limitata in modo determinante anche quando gli impiegati devono svolgere, ad esempio, un’attività in telelavoro. In sostanza si tratta di capire quali limitazioni comporta il servizio di picchetto nella vita privata degli impiegati. In linea di principio è pertanto indifferente che essi svolgano l’attività entro un determinato periodo di tempo in sede o in telelavoro. Può anche darsi che intendano comunque rimanere a casa e che possano svolgere eventuali attività in telelavoro. In tali casi sarebbe possibile una riduzione dell’indennità. Tuttavia, gli impiegati dovrebbero comunicare esplicitamente la loro intenzione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di un’attività con il laptop indipendentemente dal luogo: questi casi devono essere distinti dalla possibilità, ad esempio, di fornire informazioni al cellulare. Nel periodo di tempo prefissato, questi impiegati necessitano di un posto di lavoro tranquillo, in cui possano essere rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati e sul segreto d’ufficio. Se queste condizioni sono soddisfatte, ad esempio se gli impiegati espletano questa attività in una casa di vacanza e se le condizioni menzionate in precedenza nell’esempio del telelavoro sono soddisfatte, una riduzione dell’indennità sarebbe ipotizzabile. Per contro, svolgere questa attività in un ristorante non sarebbe probabilmente possibile, mentre fornire informazioni al cellulare sarebbe senz’altro possibile. Anche con la crescente flessibilità del luogo di lavoro occorre sempre valutare se, nel singolo caso, sussista o meno una limitazione della mobilità.