Dal punto di vista delle condizioni di lavoro, gli impiegati rimunerati con lo stipendio orario sono in linea di massima equiparati agli impiegati rimunerati con lo stipendio mensile. In caso di malattia o infortunio, è prevista la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56b OPers. L’ammontare dell’indennità di vacanze corrisponde alla percentuale della quota di vacanze – quota di cui beneficiano gli impiegati conformemente alla loro età – rispetto al tempo di lavoro. Gli impiegati rimunerati con lo stipendio orario hanno inoltre diritto a un’indennità per i giorni festivi che cadono in giorni lavorativi. In media 7,5 giorni festivi di quelli elencati all’articolo 66 capoverso 2 OPers cadono in un giorno di lavoro. Ne risulta un’indennità pari al 2,97 per cento dello stipendio orario. Gli impiegati rimunerati con lo stipendio orario sono assicurati dal datore di lavoro contro gli infortuni non professionali, a condizioni che lavorino almeno otto ore a settimana.