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Commento su O-OPers 1a:
Esecuzione di progetti pilota

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Capoversi 1 e 2

I piani dei progetti pilota vengono sottoposti all’Ufficio federale del personale (UFPER) dalla Cancelleria federale e dai Dipartimenti. Tale possibilità sussiste altresì per i datori di lavoro di cui all’art. 1 dell’ordinanza sul personale federale (OPers), a patto che la loro normativa riguardante il personale preveda l’applicazione dell’art. 18a OPers e la loro regolamentazione l’esecuzione di progetti pilota. L’UFPER resta a disposizione dei datori di lavoro per scambiare informazioni verbalmente in via preliminare e offre loro supporto nella redazione dei piani dei progetti. Il piano deve contenere le indicazioni elencate al capoverso 1. I progetti pilota messi a punto dagli Uffici vanno presentati tramite i rispettivi Dipartimenti. L’UFPER informa la Conferenza delle risorse umane (CRU) in merito ai piani e ne richiede una valutazione per il processo ai fini della decisione. Dopo aver consultato la CRU, l’UFPER presenta una domanda al DFF motivando brevemente la sua decisione. L’UFPER informa il Comitato di seguito delle parti sociali (BAS) in merito all’esecuzione dei progetti pilota.

Capoverso 3

Dopo aver effettuato il progetto pilota, la Cancelleria federale e i Dipartimenti redigono un breve rapporto sui risultati destinato all’UPFER (descrivendo gli aspetti che hanno portato a buoni o cattivi risultati). Il rapporto dovrebbe inoltre precisare quali ripercussioni finanziarie ha avuto il progetto e quali ci si potrebbe attendere in condizioni normali di esercizio. Il rapporto va sottoposto all’UPFER al massimo tre mesi dopo la conclusione del progetto pilota.

Capoverso 4

L’UFPER è responsabile del coordinamento dei progetti pilota e della comunicazione con la CRU e il BAS. I risultati del progetto pilota vengono discussi dall’UFPER con la CRU, che viene consultata in merito alle ulteriori procedure da seguire.