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Commento su O-OPers 26:
Prestazioni in caso di infortunio professionale

Aprire l’articolo O-OPers 26

Capoverso 3

All’articolo 26 O-OPers il DFF stabilisce il guadagno determinante per il calcolo delle prestazioni del datore di lavoro versate all’impiegato divenuto invalido a causa di un infortunio professionale, per il coniuge superstite oppure per il convivente, come pure per gli orfani o gli orfani di padre e di madre. Il diritto alle prestazioni di cui all’articolo 63 OPers è in relazione con i diritti alle prestazioni che le succitate persone fanno valere nei confronti della Cassa pensioni della Confederazione. Se il diritto alle prestazioni della Cassa pensioni decade, non vengono più versate prestazioni in caso di infortunio professionale.

Capoverso 4

In caso di decesso dell’impiegato a seguito di un infortunio sul lavoro i superstiti ricevono un contributo una tantum di 5000 franchi per le spese del rito funebre.