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Commento su O-OPers 28:
Tempo di lavoro

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Dal 1° gennaio 2019 la fascia oraria per il tempo di lavoro è stata estesa fino alle 22 per tenere conto della richiesta espressa da alcuni impiegati di portare a termine compiti minori, come scrivere o leggere le e-mail, anche dopo le 20. Il tempo di lavoro può quindi essere adeguato maggiormente alle esigenze personali degli impiegati, che possono così conciliare meglio anche lavoro e famiglia. Questa modifica non mira a prolungare il tempo di lavoro, ma a renderlo più flessibile. Inoltre, le disposizioni concernenti la durata settimanale massima del lavoro di 45 ore (art. 17 LPers, art. 28 cpv. 5 O-OPers) rimangono invariate. Queste disposizioni e gli obblighi del datore di lavoro a tutela del lavoratore garantiscono che la fascia oraria più estesa non arrechi danni alla salute degli impiegati e che sia loro accordato abbastanza tempo per il riposo. Sebbene le disposizioni sul riposo giornaliero previste dalla legge sul lavoro (art. 15a LL) non siano applicabili agli impiegati dell’Amministrazione federale, rientra nella responsabilità del datore di lavoro e del lavoratore rispettare di norma la durata del riposo giornaliero. Nonostante l’estensione della fascia oraria per il tempo di lavoro fino alle 22, le indennità per il lavoro notturno ordinato dal datore di lavoro (dalle 20 alle 6; art. 12 cpv. 3 O-OPers) continuano ad essere versate.

Nel capoverso 2bis sono definite le condizioni per il computo delle ore prestate durante il tragitto per recarsi al lavoro. L’attività svolta nei trasporti pubblici dovrebbe rimanere un’eccezione rispetto al lavoro in postazione, poiché in tal caso non possono essere rispettate le disposizioni concernenti la tutela della salute. In primo luogo, occorre stabilire se il lavoro in sé, dal punto di vista del contenuto, possa essere svolto sul tragitto per recarsi al lavoro. In secondo luogo, devono essere soddisfatte le condizioni tecniche necessarie nonché rispettate le disposizioni sulla protezione dei dati. Se ad esempio un impiegato viaggia in treni affollati nelle ore di punta, queste condizioni non sono soddisfatte. Se utilizza un laptop, l’impiegato deve dotarsi di una protezione visiva dello schermo per garantire la protezione dei dati. Inoltre, va considerata anche la durata del viaggio. Quanto più è lunga la durata del viaggio, tanto più è possibile fornire la prestazione lavorativa sul tragitto per recarsi al lavoro. Le condizioni menzionate devono essere sempre rispettate. Se queste condizioni sono soddisfatte e i superiori concedono la loro autorizzazione, le ore di lavoro sono computate integralmente.

Per quanto riguarda il disciplinamento delle pause sono applicati gli stessi principi menzionati all’articolo 15 capoverso 1 lettera b LL. Il lavoro giornaliero che dura più di sette ore deve essere interrotto con una pausa. La pausa conta come tempo di lavoro quando non è consentito lasciare il posto di lavoro (cfr. art. 15 cpv. 2 LL).

Le pause di cui al capoverso 4 devono essere prese durante la medesima mezza giornata lavorativa. Non è possibile erogare un’indennità in denaro o recuperare le pause in un’altra mezza giornata lavorativa. Questa disposizione completa l’articolo 10b capoverso 2 OPers ed è applicabile anche agli impiegati che lavorano nel quadro di piani di servizio fissi.