Questa disposizione è applicabile solo se sussiste il lavoro a squadre ai sensi della legge sul lavoro, ovvero se è previsto l’intervento scaglionato e alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determinato.
Capoverso 1
Sono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro e dell’OLL1, che proteggono l’impiegato che lavora a turni. Si tratta in particolare di disposizioni concernenti le visite mediche, le pause, la durata massima lavorativa, i supplementi di tempo nonché su altre misure applicate in caso di lavoro a turni continuo. Oltre alle disposizioni dell’OPers e dell’O-OPers si applicano anche le disposizioni protettive secondo la legge sul lavoro e dell’OLL1.
Capoverso 2
I dipartimenti sono competenti per la corretta applicazione delle pertinenti disposizioni della legge sul lavoro e dell’OLL1 relative al lavoro a squadre; a loro spetta in particolare la responsabilità di stabilire i turni di lavoro. Poiché il Consiglio federale, in qualità di datore di lavoro, non è soggetto alla procedura di autorizzazione prevista dalla legge sul lavoro per impiegati del settore privato, ai dipartimenti viene attribuita la competenza di autorizzare internamente il lavoro a squadre. I dipartimenti possono rivolgersi agli specialisti della SECO, segnatamente per accertare che si tratti di lavoro a squadre.