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Commento su O-OPers 35a:
Orario di lavoro basato sulla fiducia

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Il presente articolo disciplina il calcolo dell’indennità per l’orario di lavoro basato sulla fiducia (cpv. 1). Il calcolo non tiene conto del versamento di altri supplementi (ad eccezione dell’indennità di funzione). L’indennità viene versata in tredici parti (art. 10 cpv. 2 lett. f O-OPers). Nel caso di impiegati con diritti acquisiti, l’indennità viene calcolata sulla base della classe di stipendio (inferiore) della nuova funzione e non secondo lo stipendio garantito. L’indennità viene versata in aggiunta allo stipendio in caso di malattia di cui all’articolo 56 OPers. Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 24–29 vi hanno diritto fintantoché non viene modificata la convenzione sull’orario di lavoro basato sulla fiducia.

Il capoverso 2 disciplina il calcolo dei giorni di compensazione in caso di modifica del tasso di occupazione degli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia. Il calcolo è analogo a quello effettuato per i giorni di vacanza non goduti (art. 39 cpv. 2 O-OPers).

Esempio

Il 1° luglio 2018 un impiegato riduce il suo tasso di occupazione dal 100 al 50 per cento e dispone ancora di un saldo di 7 giorni di compensazione. Il diritto ai giorni di compensazione si calcola come segue: 2 giorni di compensazione secondo il precedente tasso di occupazione = 2 x 8,3 ore più 5 giorni di compensazione secondo il nuovo tasso di occupazione = 5 x 4,15 ore. Il totale di 37,35 ore va diviso per la durata giornaliera del lavoro prevista dal nuovo tasso di occupazione (4,15 h). L’impiegato ha quindi diritto a 9 giorni di compensazione.