Il presente articolo statuisce il divieto di compensare le vacanze durante il rapporto di lavoro. Questa regolamentazione si basa sull’articolo 361 CO. La compensazione di saldi attivi di vacanze secondo il capoverso 2 avviene conformemente allo stipendio annuo e a tutti i supplementi versati regolarmente e ininterrottamente. Se il rapporto di lavoro si scioglie per decesso dell’impiegato le vacanze non sono compensate (cpv. 3).