Il presente articolo definisce il calcolo delle vacanze in caso di modifica del tasso di occupazione. Questa regolamentazione garantisce che il diritto alle vacanze venga calcolato in base al tasso di occupazione effettivo, anche se nel corso dell’anno avviene una modifica del tasso. In caso di aumento del tasso di occupazione può accadere che in base al calcolo secondo i capoversi 2 e 3 il diritto alle vacanze secondo l’articolo 67 capoverso 1 OPers non sia più garantito. In questo caso, per poter garantire il diritto, bisogna rimandare la modifica del tasso di occupazione finché non saranno presi sufficienti giorni di vacanza secondo il precedente tasso di occupazione. Questa regolamentazione corrisponde anche al principio del capoverso 1, secondo cui le vacanze devono essere prese in modo proporzionale prima della modifica del tasso di occupazione.