Le raccomandazioni dell’UFPER concernenti il congedo pagato per l’allattamento sono state integrate nell’O-OPers. Le disposizioni dell’articolo 40a si rifanno all’articolo 60 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111). Occorre tenere presente che l’allattamento può avvenire sia all’interno dell’azienda che esternamente (ad es. a casa o in un asilo nido). L’allattamento può pertanto avvenire immediatamente prima o dopo il lavoro ed essere computato come tempo retribuito per l’allattamento nei limiti fissati all’articolo 40a. La durata del lavoro giornaliero di cui al capoverso 1 comprende sia le ore di lavoro effettivamente prestate che il tempo retribuito per l’allattamento. Di conseguenza, una madre allattante con una durata del lavoro giornaliera di 8,3 ore può lavorare al massimo 6,8 ore e ottenere 90 minuti di tempo retribuito per l’allattamento, senza che il suo tempo di lavoro venga ridotto (cpv. 2).