Capoverso 1
A seguito della decentralizzazione di numerose unità amministrative un gran numero di impiegati lavora in sobborghi, in particolare in quelli della città di Berna. Con la presente regolamentazione si tiene conto di questa circostanza. Appare infatti inopportuno che per numerosi brevi viaggi di servizio (ad es. da Ittigen o Wabern a Berna) si abbia il diritto al rimborso della totalità delle spese. Non sussiste alcun diritto al rimborso delle spese neppure nei casi in cui quest’ultime sono sostenute direttamente dal datore di lavoro. Ad esempio, un impiegato non può far valere alcuna indennità forfettaria ai sensi dell’articolo 43 se il datore di lavoro paga direttamente i pasti nel ristorante del personale del luogo di destinazione.
Capoverso 1bis
Gli impiegati possono far valere anche le spese per l’utilizzazione dei mezzi di trasporto pubblici sostenute nell’esercizio della loro attività all’interno di un raggio di dieci chilometri. Per contro non hanno diritto ad altre indennità (segnatamente indennità per i pasti, rimborso dei pernottamenti e rimborso per l’utilizzo di veicoli a motore privati). Agli impiegati è messo a disposizione un corrispondente biglietto per il tram o il bus. In caso di necessità, agli impiegati può essere fornito un biglietto regionale speciale oppure una carta di trasporto.
Capoverso 2
Poiché gli impiegati occupati a tempo parziale sostengono le stesse spese degli impiegati occupati a tempo pieno, non viene fatta alcuna distinzione riguardo al rimborso delle spese.