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Commento su O-OPers 42:
Viaggi di servizio: autorizzazione per l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi

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Il presente articolo disciplina le eccezioni relative ai veicoli utilizzabili per i viaggi di servizio. L’utilizzo di veicoli e aerei privati soggiace a determinate condizioni e richiede l’autorizzazione del datore di lavoro.

La Centrale viaggi della Confederazione, d’intesa con l’UFPER, redige una lista in cui è riportata la durata dei viaggi con partenza dalla stazione di Berna verso le maggiori destinazioni europee. Vengono calcolati il tempo del viaggio in treno fino alla stazione di destinazione e il tempo necessario per i cambi. Su questa base si stabilisce se gli impiegati devono viaggiare in treno o se possono utilizzare l’aereo (cpv. 5).

Il capoverso 6 definisce i criteri da prendere in considerazione per autorizzare una deroga alle disposizioni del capoverso 4.