Il presente articolo disciplina le eccezioni relative ai veicoli utilizzabili per i viaggi di servizio. L’utilizzo di veicoli e aerei privati soggiace a determinate condizioni e richiede l’autorizzazione del datore di lavoro.
La Centrale viaggi della Confederazione, d’intesa con l’UFPER, redige una lista in cui è riportata la durata dei viaggi con partenza dalla stazione di Berna verso le maggiori destinazioni europee. Vengono calcolati il tempo del viaggio in treno fino alla stazione di destinazione e il tempo necessario per i cambi. Su questa base si stabilisce se gli impiegati devono viaggiare in treno o se possono utilizzare l’aereo (cpv. 5).
Il capoverso 6 definisce i criteri da prendere in considerazione per autorizzare una deroga alle disposizioni del capoverso 4.