Lettera a
Quando si invitano candidati a colloqui di lavoro, in particolare candidati dall’estero, si raccomanda di disciplinare previamente il rimborso delle spese. Se ciò non avviene, l’unità amministrativa deve rimborsare le spese per i colloqui solo se sono di sua iniziativa e se i costi non sono stati esclusi in precedenza.
Lettera b
In linea di massima per tali inviti bisogna usare prudenza. I costi che ne derivano devono sempre corrispondere agli interessi della Confederazione. Nella scelta delle località occorre avere particolare riguardo per l’importanza dell’ospite (svizzero o straniero), come pure per gli usi locali. Vengono rimborsati i costi effettivi.
Lettera c
In caso di funzioni di rappresentanza svolte dagli impiegati su mandato della Confederazione (ad es. obbligo a collaborare in un organo di una persona giuridica) per salvaguardare gli interessi della Confederazione, le spese di viaggio vengono rimborsate soltanto se le istituzioni in questione non versano gettoni di presenza od onorari agli impiegati.