Capoverso 1
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’impiegato ha diritto a un rimborso delle spese sostenute per la prestazione lavorativa fornita in telelavoro se il datore di lavoro non può più offrirgli un posto di lavoro adatto. In tal caso le spese sostenute dall’impiegato sono inevitabili e devono essere rimborsate1. La presente disposizione tiene conto di questa prassi giuridica e disciplina il rimborso delle spese per gli impiegati che non dispongono più di un posto di lavoro nei locali del datore di lavoro per l’intera durata del lavoro convenuta contrattualmente. Se il datore di lavoro mette a disposizione degli impiegati posti di lavoro condivisi («desk sharing»), non sussiste alcun diritto al rimborso. Oltre al rimborso delle spese, i datori di lavoro devono mettere a disposizione degli impiegati interessati l’infrastruttura tecnica necessaria e il materiale indispensabile per l’esecuzione dei compiti secondo l’articolo 69 capoverso 3 OPers. Inoltre, l’importo forfettario include la compensazione delle spese per l’acquisto di mobili o per l’utilizzo di mobili usati.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina l’entità dell’importo forfettario. Se lavora per la metà del tempo di lavoro sotto forma di lavoro mobile, un impiegato con un tasso di occupazione del 100 per cento riceve un importo forfettario di 500 franchi all’anno. Anche gli impiegati occupati a tempo parziale hanno diritto a ricevere un importo forfettario, sempre che le condizioni di cui al capoverso 1 siano soddisfatte. L’importo forfettario si riduce conformemente alla durata del lavoro prestata. Ad esempio, se lavora per la metà del tempo di lavoro in un luogo diverso dai locali del datore di lavoro, un impiegato con un tasso di occupazione del 50 per cento riceve un importo forfettario di 250 franchi all’anno.
- 1 DTF 4A_533/2018, sentenza del Tribunale federale del 23 aprile 2019