Capoverso 1
Come previsto dal diritto vigente, il riesame della valutazione può essere richiesto entro 14 giorni dalla data in cui è stata effettuata la valutazione del personale. Se, in via eccezionale, la valutazione del personale non si dovesse svolgere in presenza della persona impiegata (ad es. in caso di malattia), quest’ultima può chiedere il riesame entro 14 giorni dalla data in cui ha preso atto della valutazione. Il superiore gerarchico di livello successivo deve ascoltare le parti interessate. Non è esclusa una decisione da parte di quest’ultimo nonostante l’incapacità lavorativa della persona impiegata o del superiore. Una decisione presuppone tuttavia che il superiore gerarchico di livello successivo abbia avuto la possibilità di ascoltare le argomentazioni di entrambe le parti (persona impiegata e superiore). L’audizione può avvenire, ad esempio, anche per via digitale o, in via eccezionale, per scritto. L’obbligo di assistenza del datore di lavoro deve essere rispettato. Il termine di 14 giorni per la decisione definitiva decorre dal colloquio o dall’audizione.
Se i collaboratori desiderano segnalare importanti incongruenze nella loro valutazione, possono comunicarle al proprio servizio RU. Possono inoltre contattare l’Organo di mediazione per il personale federale (link), che può consigliare i collaboratori nel caso specifico. All’interno dell’Amministrazione federale esistono pertanto sufficienti servizi presso i quali i collaboratori possono segnalare divergenze rispetto alla propria valutazione.
Capoverso 2
Il presente capoverso regola esplicitamente il fatto che i collaboratori non possono far riesaminare la valutazione da un’istanza esterna alla propria unità amministrativa (ad es. un consigliere federale).