Capoversi 1 e 2
Gli impiegati sono tenuti a comunicare subito al loro superiore le assenze dovute a malattia.
A partire dal sesto giorno lavorativo di assenza per malattia, l’impiegato deve fornire spontaneamente un certificato medico. Determinante per l’adempimento dell’obbligo di fornire questo certificato è unicamente il numero di giorni di lavoro. I giorni civili e festivi come pure i fine settimana non sono presi in considerazione, poiché non costituiscono giorni di lavoro. Per definire il termine di cinque giorni si è tenuto conto del fatto che l’impiegato non deve andare dal medico per ogni tipo di malattia dalla quale si guarisce, per esperienza, in pochi giorni. In questo modo non ne risultano spese mediche inutili.
Se possibile, il medico deve rilasciare il certificato medico con effetto retroattivo dal primo giorno di malattia; tuttavia, il certificato medico può essere rilasciato con effetto retroattivo per un massimo di una settimana e non può essere retrodatato. Se il medico non può rilasciare il certificato medico con effetto retroattivo, spetta al datore di lavoro dimostrare che la persona non era inabile al lavoro durante la prima settimana lavorativa (dal momento che il certificato medico è richiesto soltanto a partire dal sesto giorno lavorativo).
L’unità amministrativa stabilisce a chi bisogna fornire il certificato medico (ad es. al servizio del personale o al superiore).
Il termine di cinque giorni vale anche per gli impiegati occupati a tempo parziale, a prescindere dal fatto che lavorino ogni giorno della settimana in base al loro tasso di occupazione o solo determinati giorni della settimana per tutto il giorno.
In caso di assenze ripetute per malattia, il superiore può ridurre o modificare il termine di cinque giorni (ad es. obbligo di fornire un certificato medico se il primo giorno dell’assenza dovuta a malattia cade spesso di venerdì o di lunedì).
Capoverso 2bis
Affinché, in caso di assenza dovuta a malattia, il termine entro il quale non bisogna presentare alcun certificato medico possa essere prorogato a dieci giorni, la Confederazione deve innanzitutto dichiarare che una malattia ha raggiunto lo stadio di pandemia (ad es. COVID-19, influenza aviaria, SARS, influenza suina). Sulla base di una simile constatazione, il DFF può determinare il lasso di tempo durante il quale il termine per la presentazione di un certificato medico può essere prorogato da cinque a dieci giorni di lavoro. Se nel corso del lasso di tempo stabilito l’impiegato fa valere ripetutamente il termine di dieci giorni o se esiste un sospetto fondato di abuso, il termine può essere ridotto come previsto nel capoverso 2.
Capoverso 2ter
In virtù dell’articolo 37 O-OPers, le vacanze si ritengono interrotte in caso di infortunio o malattia. Pertanto, i giorni di vacanza nei quali l’impiegato è malato possono in linea di massima essere recuperati, a condizione che lo scopo di riposo delle vacanze sia vanificato dalla malattia. Cumulativamente è tuttavia richiesta una certa gravità e durata del pregiudizio alla salute durante le vacanze affinché i giorni possano essere recuperati in un secondo momento. Il semplice fatto che a causa di un malessere legato alla salute una persona non possa seguire il programma previsto inizialmente per le vacanze (ad es. rinuncia ad attività sportive per via di mal di testa o di dolori articolari, rinuncia a un giorno balneare per via di un prurito cutaneo) non dà alcun diritto al recupero dei giorni di vacanza. Il pregiudizio alla salute deve durare almeno 3 giorni di vacanza. Per il calcolo del termine di 3 giorni vengono considerati solo i giorni di lavoro, poiché solo i giorni di lavoro possono essere dedotti dal saldo vacanze.
Oltre ai casi di infortunio o malattia, la dottrina prevede il recupero dei giorni di congedo anche per le cure prestate a terzi. In tal caso si tratta di cure, prestate inaspettatamente a familiari prossimi durante i giorni di congedo, che vanificano lo scopo di riposo delle vacanze. Tale caso è applicabile solo per un’attività di assistenza intensiva prestata in maniera continua e non nel caso in cui un figlio si ammali durante le vacanze e debba passare alcuni giorni di degenza in letto (Streiff/von Kaenel/Rudolph; Der Arbeitsvertrag, n. 6 ad art. 329a CO).
Analogamente all’articolo 61 capoverso 2 O-OPers, l’impiegato deve in linea di principio presentare un certificato medico soltanto se la durata dell’inabilità è superiore a 5 giorni di vacanza.
In presenza di una malattia che dura più di tre giorni di vacanza è possibile recuperare tutti i giorni di malattia certificati dal medico e non solo i giorni certificati a partire dal terzo giorno di malattia.
Esempio: se ha preso libero da lunedì 24 a venerdì 28 dicembre, la persona non può recuperare né i 2,5 giorni festivi né i 2,5 giorni di vacanza poiché è stata malata per meno di 3 giorni di vacanza consecutivi (art. 36 O-OPers).
In caso di malattia durante la compensazione per lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, per il recupero dei giorni di compensazione si raccomanda un trattamento analogo all’assenza per malattia durante le vacanze. Gli impiegati che in seguito a malattia o infortunio sono inabili al lavoro per almeno 3 giorni di compensazione per lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile consecutivi possono recuperare i giorni.
Capoverso 4
Se è prescritta una cura o un soggiorno di convalescenza per ragioni di salute, la persona interessata può richiedere che questa assenza non venga dedotta dal saldo vacanze, ma che la malattia sia soggetta all’obbligo di continuare a pagare lo stipendio ai sensi dell’articolo 56 OPers. Le prescrizioni mediche non devono essere accettate con superficialità. Ad esempio, non basta la presentazione di un certificato medico secondo cui è raccomandata dal punto di vista medico una vacanza in famiglia al mare o in montagna in quanto benefica per la guarigione del paziente. Per contro, in determinate circostanze la prescrizione medica dovrebbe essere sufficiente per ordinare a una persona che soffre di una malattia cutanea di soggiornare sul Mar Morto. In virtù dell’articolo 11 OPers, l’unità amministrativa può chiedere di verificare la prescrizione medica.