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Commento su O-OPers 62:
Obbligo di annuncio

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Capoverso 1

Gli impiegati della Confederazione sono sottoposti a un obbligo di annuncio generale nei confronti della loro unità amministrativa. L’impiegato deve annunciare alla propria unità amministrativa tutto ciò che potrebbe influenzare le prestazioni del datore di lavoro, come lo stipendio, la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia, infortunio, maternità, militare e congedo pagato, le prestazioni in caso di infortunio professionale, i contributi alla custodia di bambini complementare alla famiglia, le prestazioni sovraobbligatorie (ad es. assegni familiari), le indennità di cui all’articolo 78 OPers, i rimborsi per le spese ecc.

L’elenco delle informazioni con obbligo di annuncio di cui al capoverso 1 non è esaustivo ed è di carattere esemplare. L’obbligo di annuncio implica che l’impiegato deve fornire le informazioni necessarie spontaneamente e non aspettare di essere sollecitato. È importante informare gli impiegati dell’obbligo di annuncio e ricordare loro che sono tenuti a comunicare anche eventuali modifiche dei dati forniti.

L’obbligo di annuncio comprende, tra l’altro, anche l’obbligo dell’impiegato di fornire informazioni. Se l’unità amministrativa chiede all’impiegato dati rilevanti per il calcolo, la determinazione, il versamento, l’adeguamento o la revoca di prestazioni del datore di lavoro, l’impiegato ha l’obbligo di fornire queste informazioni in modo veritiero. Nell’ambito dell’obbligo di annuncio o di informare, l’unità amministrativa può anche chiedere la presentazione di giustificativi.

Capoverso 2

In determinati casi l’obbligo di annuncio e di informare sussiste anche dopo la fine del rapporto di lavoro. In caso di infortunio professionale oppure di menomazioni dovute a una malattia professionale equiparabile a un infortunio professionale che danno diritto a prestazioni del datore di lavoro, l’impiegato annuncia alla sua unità organizzativa gli altri redditi da attività lucrativa e rendite.

L’obbligo di annuncio vale anche per le persone che all’uscita dall’Amministrazione federale ricevono un’indennità in virtù dell’articolo 78 capoversi 1–2bis OPers e iniziano un nuovo rapporto di lavoro presso uno dei datori di lavoro di cui all’articolo 3 LPers entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Queste persone sono tenute ad annunciare lo stipendio conseguito con la nuova assunzione e a restituire parzialmente o per intero l’indennità ricevuta.

Capoverso 3

Gli impiegati devono essere informati in modo adeguato dell’obbligo di annuncio, che di regola avviene all’inizio del rapporto di lavoro.