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Commento su OPers 101:
Responsabilità degli impiegati

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Capoverso 1

La responsabilità civile degli impiegati che nell’esercizio della loro attività di servizio hanno causato un danno alla Confederazione o a terzi è disciplinata nella LResp (RS 170.32). Secondo questa legge, un impiegato che nell’esercizio della sua attività ha causato un danno a terzi non può essere in nessun caso citato direttamente in giudizio dal danneggiato. Quest’ultimo deve sempre rivolgersi alla Confederazione in qualità di datore di lavoro (art. 10 LResp). In una simile procedura la Confederazione è rappresentata dal DFF. In casi speciali e d’intesa con il DFF, la Confederazione può essere rappresentata da un’altra autorità federale (art. 6 dell’ordinanza concernente la legge sulla responsabilità; RS 170.321).

La Confederazione, ove abbia risarcito il danno, può esercitare il diritto di regresso contro l’impiegato, se quest’ultimo ha cagionato il danno con intenzione o per grave negligenza (art. 7 LResp). Questo diritto di regresso può essere fatto valere anche dopo la conclusione del contratto di lavoro. La responsabilità della Confederazione nei confronti di terzi costituisce una responsabilità causale a prescindere dalla colpevolezza, mentre l’entità del regresso dipende dalla colpa dell’impiegato.

Se nell’esercizio della sua attività di servizio, l’impiegato ha causato un danno diretto alla Confederazione, essa può attribuire la colpa direttamente all’impiegato sempre che quest’ultimo abbia cagionato il danno con intenzione o per grave negligenza (art. 8 LResp).

Con la limitazione del regresso, ovvero il diritto diretto nei confronti dell’impiegato che viola i suoi obblighi professionali intenzionalmente o per negligenza grave, si intende evitare che la Confederazione in qualità di datore di lavoro possa trasferire all’impiegato il suo ordinario «rischio aziendale».

In caso di mancata intesa, l’autorità competente secondo l’articolo 2 OPers statuisce sul regresso contro un impiegato e sulla responsabilità di un impiegato per il danno cagionato. All’impiegato deve essere dapprima concesso il diritto di essere sentito. Se il sinistro è connesso a veicoli della Confederazione, statuisce la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Centro danni).