Capoverso 1
È ipotizzabile che con la violazione degli obblighi professionali sia o possa essere adempiuta nel contempo la fattispecie di un reato, ad esempio l’abuso di autorità (art. 312 CP; RS 311.0), la concussione (Art. 313 CP), l’infedeltà nella gestione pubblica (art. 314 CP), la violazione del segreto d’ufficio (art. 320 CP), la corruzione(art. 322 segg. CP), l’accettazione di vantaggi (art. 322sexties CP). Se viene constatato un comportamento rilevante dal profilo penale, i Dipartimenti sono tenuti a trasmettere alle autorità di perseguimento penale gli atti esistenti con i verbali degli interrogatori che sono stati redatti nel quadro degli accertamenti relativi ai rapporti di servizio. Nel momento in cui ne sono interessati gli impiegati federali, l’autorità di perseguimento penale competente è il Ministero pubblico della Confederazione.
A questo proposito è opportuno fare riferimento anche all’articolo 22a LPers, che disciplina l’obbligo di denuncia da parte degli impiegati federali che nell’esercizio della loro funzione constatano un comportamento rilevante sotto il profilo penale. Gli impiegati sono tenuti a denunciare ai loro superiori o al Controllo federale delle finanze (CDF) i crimini e i delitti che constatano o sono loro segnalati nell’esercizio della loro funzione (cosiddetto whistleblowing). Il CDF o il superiore che riceve la segnalazione è tenuto a trasmetterla al Ministero pubblico della Confederazione.
Capoverso 2
L’apertura di un procedimento penale contro gli impiegati è disciplinata dall’articolo 15 LResp (RS 170.32) e dall’articolo 7 dell’ordinanza concernente la legge sulla responsabilità (RS 170.321). Secondo l’articolo 15 LResp nessun procedimento penale può essere promosso, senza un permesso del Dipartimento federale di giustizia e polizia, contro un funzionario, per reati attenenti all’attività o alla condizione ufficiale del medesimo, purché non trattisi di reati concernenti la circolazione stradale. Le autorità penali cantonali, cui sia denunciato un caso siffatto, devono domandare immediatamente tale permesso al Dipartimento federale di giustizia e polizia. Se appaiono avverati gli estremi di un reato e le condizioni legali di un’azione penale, il permesso può essere ricusato soltanto nei casi lievi e ove, considerate tutte le circostanze, l’inflizione al colpevole di una misura disciplinare possa sembrare bastevole. La decisione che accorda il permesso è definitiva. Contro il diniego dell’autorizzazione da parte del Dipartimento federale di giustizia e polizia è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale. Il pubblico ministero che ha chiesto il permesso è legittimato al ricorso. Le decisioni dei Tribunali della Confederazione circa l’autorizzazione sono definitive.
Quando il Consiglio federale autorizza il perseguimento penale di un reato politico1, l’autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia richiesta dalla legge sulla responsabilità è considerata concessa.
- 1 art. 66 della legge sull’organizzazione delle autorità penali (LOAP; RS 173.71)