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Commento su OPers 103:
Sospensione dal servizio

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Capoverso 1

È possibile sospendere l’impiegato dal servizio oppure attribuirgli un’altra funzione ai sensi di questa disposizione solo se l’esecuzione corretta dei compiti è compromessa. Queste misure possono essere ordinate se sono constatati o supposti avvenimenti gravi dal punto di vista penale o disciplinare (ad es. violazione del segreto d’ufficio, corruzione, reati contro la personalità o contro la vita e l’integrità della persona), rilevate irregolarità ripetute (ad es. accuse di mobbing, violazione del dovere di fedeltà) oppure se è ostacolato un procedimento in corso (ad es. inchiesta disciplinare o amministrativa). La sospensione dal servizio o l’attribuzione di un’altra funzione non deve divenire una misura permanente, bensì costituire solo un provvedimento temporaneo. In particolare, nel caso di un procedimento in corso, ad esempio, che potrebbe essere condotto davanti a più istanze, non è necessario attendere la decisione di ultima istanza. Se alla luce delle circostanze concrete emerge già prima che una persona non è più tollerabile nella sua attuale funzione, occorre adeguare o disdire il rapporto di lavoro in considerazione del principio della proporzionalità.

Il fatto di ordinare o concordare la sospensione dal servizio o l’attribuzione di un’altra funzione costituisce un’ingerenza nei diritti contrattuali dell’impiegato e, per motivi di prova, necessita la forma scritta. Se non concorda con la misura ordinata, la persona interessata può esigere una decisione impugnabile.

Le vacanze rimanenti devono di regola essere prese durante il periodo di sospensione. Esse possono essere compensate in denaro solo in casi eccezionali, dato che ciò contraddirebbe al loro obiettivo del riposo. La compensazione delle vacanze con prestazioni in contanti (art. 38 O-OPers) è ammessa solo nei casi in cui non è possibile o ragionevolmente esigibile utilizzarle prima dello scioglimento del rapporto di lavoro. In linea di massima, in caso di sospensione dal servizio è possibile prendere vacanze, dato che l’impiegato non lavora.

I saldi attivi dell’orario flessibile, il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario devono essere compensati con un periodo di tempo libero (art. 65 cpv. 4 OPers, art. 30 e 31 O-OPers). Durante il periodo di sospensione dal servizio è quindi possibile ordinare altresì l’utilizzo dei saldi attivi dell’orario flessibile, del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario. Affinché l’utilizzo di tale tempo possa effettivamente essere ordinato durante questo periodo, occorre accertarsi che l’intero periodo di sospensione dal servizio sia proporzionato all’ordinato utilizzo delle vacanze, dei saldi attivi dell’orario flessibile, del lavoro aggiuntivo o del lavoro straordinario. Nel caso della sospensione dal servizio secondo l’articolo 103 OPers occorre tenere presente che l’impiegato si trova in un rapporto di lavoro non disdetto e che al termine della sospensione dal servizio continuerà eventualmente a lavorare nell’Amministrazione federale. In questo caso, a seconda del momento del rientro, occorrerebbe concedergli la possibilità di utilizzare ancora vacanze o tempo libero per il resto dell’anno.

Per garantire la certezza del diritto e la chiarezza, è opportuno disciplinare chiaramente nell’accordo o nella decisione concernente la sospensione la questione dell’utilizzo delle vacanze e dei saldi attivi dell’orario flessibile, del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario.

Capoverso 2

Se viene concordata o decisa la sospensione dal servizio o l’attribuzione di un’altra funzione, l’autorità competente può ridurre o sopprimere lo stipendio e le altre prestazioni per la durata di questa misura. A tale proposito è necessario tenere conto delle circostanze concrete che hanno portato a sospendere l’impiegato dal servizio o ad attribuirgli un’altra funzione. In particolare occorre considerare la gravità della colpa dell’impiegato in relazione alla sospensione dal servizio. La riduzione dello stipendio e di altre prestazioni può essere decisa anche nei casi in cui durante il periodo di sospensione l’impiegato consegue un altro reddito. Per garantire la certezza del diritto e la chiarezza, anche in questo caso è opportuno disciplinare chiaramente nell’accordo o nella decisione concernente la sospensione la questione della soppressione o della riduzione dello stipendio e di altre prestazioni. La riduzione dello stipendio deve essere proporzionata e non deve mettere l’impiegato in una situazione di bisogno (si veda la sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1675/2010).  

Se alla durata della sospensione sono computati le vacanze, i saldi attivi dell’orario flessibile, il lavoro aggiuntivo o il lavoro straordinario, bisogna pagare lo stipendio dovuto per legge e le altre prestazioni. In questo caso non è ammessa alcuna riduzione o soppressione dello stipendio.

Se durante le misure ordinate sono stati ridotti o soppressi lo stipendio o le altre prestazioni e se il Tribunale amministrativo federale non ritiene giustificata questa misura, occorre restituire alla persona interessata le prestazioni ridotte o soppresse, compresi gli interessi.