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Commento su OPers 103a:
Sospensione dopo disdetta

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Capoverso 1

La sospensione dopo la disdetta da parte del datore di lavoro risulta giustificata quando la continuazione dell’attività lavorativa da parte dell’impiegato rappresenta un rischio significativo per il datore di lavoro e/o non è più data la necessaria fiducia per una determinata funzione. È comunque necessario dare la priorità a un adeguato proseguimento dell’occupazione fino al termine di disdetta ordinario. Per questo motivo lo strumento della sospensione dopo la disdetta deve essere applicato in modo restrittivo.

La sospensione dopo la disdetta può avvenire solo durante i termini di disdetta di cui all’articolo 30a OPers. Accade spesso che il rapporto di lavoro degli impiegati per i quali sono previsti termini di disdetta più lunghi rispetto a quelli stabiliti all’articolo 30a OPers venga disdetto e che tali impiegati siano sospesi immediatamente dopo. Una prassi simile è contraria al senso e allo scopo dell’articolo 103a: una sospensione può essere pronunciata solamente qualora non sia più data la necessaria fiducia. Non appare pertanto sensato retribuire più a lungo del necessario gli impiegati sospesi, senza ricevere una controprestazione. Un modo di procedere simile è inoltre contrario al principio di una gestione parsimoniosa dei soldi dei contribuenti. Infine, la sospensione non può essere usata per pagare indennità di partenza occulte.

La sospensione costituisce un’ingerenza nei diritti contrattuali dell’impiegato e, per motivi di prova, necessita la forma scritta. Se non concorda con la misura ordinata, la persona interessata può esigere una decisione impugnabile.

Per quanto concerne l’utilizzo delle vacanze, dei saldi attivi dell’orario flessibile, del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario durante il periodo di sospensione, si rimanda in linea di principio al commento all’articolo 103 capoverso 1 OPers. Nel caso della sospensione dopo disdetta bisogna inoltre tenere conto del fatto che la persona che ha ricevuto la disdetta è di regola tenuta a cercare una nuova occupazione durante la sospensione, ovvero entro il termine di disdetta. Regolamentando l’utilizzo delle vacanze, dei saldi attivi dell’orario flessibile, del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario durante il periodo di sospensione, occorre pertanto accordare all’impiegato tempo sufficiente per cercare un nuovo posto di lavoro. Al riguardo è determinante il rapporto che nel singolo caso sussiste tra il periodo di sospensione e i saldi attivi delle vacanze, dell’orario flessibile, del lavoro aggiuntivo e del lavoro straordinario. Se la durata della sospensione supera chiaramente questi saldi attivi e se l’impiegato dispone di tempo sufficiente per cercare un nuovo posto di lavoro, le vacanze, i saldi attivi dell’orario flessibile, il lavoro aggiuntivo e il lavoro straordinario devono essere utilizzati durante il periodo di sospensione.

Capoverso 1bis

Regolamentazione speciale per i quadri dirigenti: gli impiegati il cui rapporto di lavoro è stato disdetto a seguito del venir meno delle condizioni contrattuali di assunzione di cui all’articolo 26 capoversi 1 e 3 o è stato risolto di comune intesa possono essere sospesi senza motivo, poiché si presume che per questa categoria di personale non sia più data la necessaria fiducia conformemente al capoverso 1. Nell’economia privata è già pratica comune sospendere i quadri dirigenti immediatamente dopo la risoluzione del rapporto di lavoro.

Capoverso 1ter

Il presente capoverso disciplina la sospensione dal lavoro dopo una disdetta da parte dell’impiegato. Tale sospensione può risultare opportuna a seconda delle circostanze, in particolare se, oltre alla perdita di fiducia, sussiste anche il rischio di un conflitto di interessi. Se queste due condizioni sono cumulativamente soddisfatte, l’impiegato può essere sospeso anche è stato lui stesso a disdire il rapporto di lavoro. Va osservato che una sospensione dal lavoro è consentita soltanto se non ostacola l’avanzamento professionale dell’impiegato.

Capoverso 2

Se durante il periodo di sospensione esercita un’attività lucrativa e consegue in questo modo un reddito sostitutivo, l’impiegato deve notificarlo al datore di lavoro. Questo reddito sostitutivo è dedotto dal salario. Non si tiene conto di un eventuale pagamento percepito con un’occupazione accessoria comunicata e (se necessario) autorizzata già in precedenza ai sensi dell’articolo 91 OPers, poiché un simile pagamento non costituisce un reddito sostitutivo ai sensi dell’articolo 103a capoverso 1 OPers. È considerato reddito sostitutivo ogni tipo di provento che la persona sospesa consegue in seguito alla sua sospensione e quindi al fatto che non deve mettere più a disposizione dell’Amministrazione federale le sue prestazioni di lavoro.