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Commento su OPers 104a:
Posto ragionevolmente esigibile

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Capoverso 1

La definizione di nuovo posto ragionevolmente esigibile è stata completata (cpv. 2). Per il resto è stata ripresa senza modifiche dall’articolo 5 dell’ordinanza del 10 giugno 2004 sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni (in vigore fino al 31 dicembre 2014).

Lettera b

Secondo la lettera b, un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se il tragitto con i mezzi di trasporto pubblici per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio richiede complessivamente quattro ore al massimo. Il tragitto per recarsi sul posto di lavoro corrisponde in linea di principio al tempo impiegato per recarsi dal domicilio al posto di lavoro. Se per il tragitto si impiegano più di quattro ore al giorno, il posto offerto è considerato non ragionevolmente esigibile. Il rifiuto di un simile posto non rappresenta un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPers, ma eventualmente non impedisce una disdetta qualora non sia possibile trovare entro il termine convenuto un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile.

Lettera c

Un posto è ritenuto ragionevolmente esigibile se è realistico supporre che, tenuto conto della sua formazione preliminare, dell’età e delle conoscenze linguistiche, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato sappia eseguire in modo affidabile le mansioni richieste. 

A quest’ultimo può di massima essere assegnato un nuovo posto se, dopo aver concluso il consueto periodo di inserimento o di introduzione, è in grado di adempiere i requisiti professionali e comportamentali menzionati nella (nuova) descrizione del posto. Si tiene conto del fatto che la persona interessata necessiti di un certo periodo di tempo per familiarizzarsi con il nuovo posto. La formazione e l’esperienza di cui dispone devono essere proporzionate alle aspettative legate al nuovo posto. Le conoscenze linguistiche devono essere sufficienti affinché il lavoro possa essere eseguito secondo le direttive previste. Viene considerata anche l’età, ad esempio per quanto attiene alla resistenza fisica.

Capoverso 2

Questa disposizione è riconducibile a una decisione del Tribunale amministrativo federale del 22 marzo 2011 (A 6509/2010), secondo cui per i quadri che hanno compiuto il 55° anno d’età anche un declassamento superiore a tre classi di stipendio deve essere ritenuto ragionevolmente esigibile. L’estensione prevista rispetto al capoverso 1 lettera a, secondo cui un posto è ragionevolmente esigibile se la relativa classe di stipendio è inferiore alla precedente di cinque classi tiene conto del fatto che a livello di quadri e quadri superiori (classi di stipendio 24–38) non sono disponibili posti a sufficienza per occupare gli impiegati che hanno perso il loro posto di lavoro originario a causa di riorganizzazioni. Se i quadri o i quadri superiori fossero tenuti ad accettare unicamente i posti di lavoro la cui classe di stipendio è inferiore alla precedente di tre classi al massimo, spesso non rimarrebbe loro altra alternativa che l’uscita dall’Amministrazione federale. Il capoverso 2 evita questa situazione poiché anche i posti la cui classe di stipendio è inferiore alla precedente di cinque classi sono considerati ragionevolmente esigibili e devono essere accettati dagli impiegati. 

Capoverso 3

Nell’ambito di riorganizzazioni e ristrutturazioni agli impiegati può essere anche proposto, a seconda delle circostanze, un posto ragionevolmente esigibile all’esterno dell’Amministrazione federale. Simili posti sono ritenuti ragionevolmente esigibili se le condizioni generali d’impiego e le condizioni del cambiamento di posto sono comparabili. La comparabilità non implica esplicitamente che le condizioni debbano essere identiche. Occorre quindi procurarsi una panoramica delle condizioni d’impiego e valutare se esiste una comparabilità generale, per cui alcune condizioni possono essere peggiori e altre migliori. Poiché i futuri datori di lavoro non devono essere limitati nella loro autonomia contrattuale per un tempo eccessivamente lungo, il periodo successivo al cambiamento di posto di lavoro durante il quale devono essere garantite condizioni di lavoro comparabili dovrebbe essere limitato, salvo disposizioni legali di diverso tenore, a un massimo di due anni. In seguito i nuovi datori di lavoro devono avere la possibilità, in particolare, di adeguare gli stipendi degli impiegati alla struttura salariale interna dell’azienda se tali impiegati sono stati assunti allo stipendio precedente per un periodo limitato.