L’informazione degli impiegati e in particolare delle organizzazioni del personale è il risultato della collaborazione con gli interlocutori sociali stipulata all’articolo 33 LPers (cpv. 1). Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 4 capoverso 1 della vecchia ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni e costituisce una prassi consolidata. Pertanto, le persone interessate vengono informate con un preavviso di 6 mesi in merito a un eventuale licenziamento.