Capoverso 1
La conclusione di un accordo tra l’unità amministrativa e gli impiegati interessati da riorganizzazioni e ristrutturazioni è una prassi in uso da anni.
Capoverso 2
Questo capoverso delinea le misure principali che devono essere elaborate e attuate congiuntamente dall’unità amministrativa e dalla persona interessata. Dall’accordo deve risultare il tipo di prestazioni che il datore di lavoro fornisce nella fase in cui vengono ricercate possibilità per continuare a impiegare la persona interessata. Si può trattare di prestazioni finanziarie (ad es. spese di formazione o di consulenza) ma anche della disponibilità dell’unità amministrativa a offrirsi come intermediaria per i propri collaboratori interessati. Nell’accordo devono essere definiti inequivocabilmente anche la durata delle misure e l’obbligo di collaborazione dell’impiegato. Infine, l’impiegato deve essere informato sulle conseguenze di una risoluzione del rapporto di lavoro mediante disdetta nel caso in cui non sia raggiunto alcun accordo o la sua attuazione fallisca (cfr. art. 104e). Secondo il Tribunale amministrativo federale, la mancata sottoscrizione dell’accordo costituisce un motivo di disdetta a sé stante, che va ad aggiungersi ai motivi indicati all’articolo 10 capoverso 3 LPers. Il rinvio all’articolo 10 capoverso 3 LPers significa soltanto che la mancata sottoscrizione è un motivo di disdetta oggettivo ai sensi di questa disposizione. La disdetta a seguito dell’inadempimento dell’obbligo di collaborazione da parte dell’impiegato non può però essere immediata, ma deve avere effetto soltanto allo scadere del termine previsto per la sottoscrizione dell’accordo, poiché in realtà questo obbligo non ha carattere vincolante. L’impiegato infatti non è tenuto a sottoscrivere un accordo e ad accettare un altro lavoro ragionevolmente esigibile, ma in caso di rifiuto deve sopportare le conseguenze giuridiche che ne derivano, in particolare la possibile disdetta da parte del datore di lavoro. Fino alla soppressione dell’attuale posto bisogna in linea di principio continuare a impiegare la persona in questione, nel rispetto del principio di proporzionalità1.
- 1 sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4005/2016 del 27 giugno 2017, consid. 3.1, 4.1