Tale disposizione intende agevolare l’integrazione dei collaboratori interessati in altri Uffici o Dipartimenti ed è stata precisata in base alle esperienze acquisite nel frattempo. La disposizione è applicabile anche al caso in cui i collaboratori interessati trovino autonomamente un nuovo posto nell’Amministrazione federale. Lo stesso vale per la garanzia salariale ai sensi dell’art. 52a OPers.
Capoversi 1 e 2
Dal momento che la persona collocata in un’altra unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1 OPers rimane alle dipendenze dell’unità amministrativa attuale e figura sulla sua lista dei salari, l’unità amministrativa assuntrice non può fissare un periodo di prova ai sensi dell’articolo 27 OPers. Se la persona collocata si rivela idonea al posto di lavoro della nuova unità amministrativa, dopo 3 mesi al massimo il servizio assuntore conclude un nuovo contratto di lavoro con la persona collocata. Il contratto di lavoro con l’unità amministrativa originaria viene sciolto.
Capoverso 3
Se non si rivela idonea, la persona collocata torna in seno all’unità amministrativa originaria al più tardi allo scadere dei 3 mesi. Quest’ultima deve valutare se occorre intraprendere un nuovo tentativo altrove o se gli sforzi devono essere considerati falliti. Se necessario, il rapporto di lavoro deve quindi essere sciolto. Se il fallimento non è imputabile alla persona interessata, di norma si applicano le disposizioni del piano sociale.