Capoversi 1 e 2
Questo articolo corrisponde alle disposizioni della vecchia ordinanza sulla gestione dei posti di lavoro e del personale nell’ambito di programmi di sgravio e di riorganizzazioni. È stato tuttavia precisato che la mancanza di disponibilità a concludere un accordo può causare una disdetta in quanto costituisce un motivo oggettivo sufficiente ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 LPers. Il rifiuto di un posto ragionevolmente esigibile determina la disdetta del rapporto di lavoro (cpv. 2). Spetta poi al tribunale verificare se il rifiuto è avvenuto o meno a ragione.
Capoverso 3
Questa disposizione disciplina le conseguenze che si verificano quando tutti gli sforzi a favore dell’occupazione dell’impiegato sono falliti, ad esempio, quando nessun altro posto ragionevolmente esigibile (art. 104a) ha potuto essere effettivamente trovato.