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Commento su OPers 105a:
Pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni

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Capoversi 1 e 2

L’articolo 105a contiene le condizioni per un pensionamento anticipato a seguito di ristrutturazioni e riorganizzazioni. Le condizioni di cui al capoverso 1 devono essere soddisfatte cumulativamente. Inoltre, deve essere adempiuta almeno una delle condizioni di cui al capoverso 2. I pensionamenti anticipati sono possibili unicamente a partire dal compimento del 60° anno d’età e solo se le misure prese congiuntamente per conservare il posto di lavoro non hanno dato, senza colpa dell’impiegato, il risultato auspicato. Il pensionamento anticipato è limitato alle persone che hanno lavorato almeno 10 anni presso un’unità amministrativa ai sensi dell’articolo 1. Il termine di 10 anni tiene conto del fatto che dopo un così lungo periodo lavorativo a un’età avanzata, gli impiegati possono presumere di rimanere al servizio della Confederazione fino al pensionamento ordinario o al pensionamento anticipato che avranno deciso liberamente. Il pensionamento parziale ai sensi di questa disposizione viene applicato se un posto non viene soppresso completamente ma solo in parte e per l’impiegato interessato non è stato possibile trovare un’attività corrispondente al tasso di occupazione attuale. In questi casi la rendita viene percepita proporzionalmente alla riduzione del tasso di occupazione.

Capoverso 3

Per evitare che nell’ambito dei pensionamenti secondo il piano sociale si applichino prassi differenti, è necessario il consenso dell’UFPER. In questo modo viene inoltre agevolata la preventivazione dei mezzi per il finanziamento del piano sociale, che compete parimenti all’UFPER. Questo modo di procedere non solo permette di ridurre i costi, ma garantisce inoltre la presenza di conoscenze specialistiche in materia di politica del personale nel settore dei pensionamenti secondo il piano sociale. Questa circostanza favorirà anche le unità amministrative che d’ora in poi dovranno occuparsi di riorganizzazioni e ristrutturazioni. Dal momento che finanzia le proprie misure del piano sociale con mezzi propri e ha sviluppato una prassi adeguata a seguito delle diverse riorganizzazioni, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) non necessita del consenso dell’UFPER.