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Commento su OPers 105b:
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

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Capoverso 1

Questa regolamentazione definisce le prestazioni individuali percepite in caso di pensionamento. L’età media di pensionamento è di circa 63 anni. Per questa ragione, gli impiegati che al momento del licenziamento hanno un’età compresa tra i 60 e i 62 anni percepiscono la rendita di vecchiaia che sarebbe spettata loro al compimento del 63° anno d’età. Le probabili prestazioni dell’impiegato e del datore di lavoro vengono dunque estrapolate fino a quell’età. Questa soluzione permette di evitare le disparità di trattamento per le persone che vantavano un numero elevato o relativamente basso di anni d’impiego.

Capoverso 2

Se il licenziamento avviene dopo il compimento del 63° anno d’età, l’impiegato interessato percepisce la rendita di vecchiaia regolamentare che gli spetta, senza alcuna proiezione. Tuttavia, anche in questo caso la rendita transitoria ponderata in funzione del tasso di occupazione medio viene interamente finanziata dal datore di lavoro. Chiunque perde il proprio posto di lavoro dopo il 63° anno d’età è già prossimo all’età ordinaria del pensionamento o ha già superato l’età di pensionamento effettiva attualmente vigente nell’Amministrazione.

Capoverso 3

Per motivi validi queste prestazioni possono aggiungersi al pensionamento. Ipotizziamo, ad esempio, il caso di una persona che deve andare in pensione dopo il 63° anno d’età con una rendita regolamentare potenzialmente bassa (ad es. a seguito di un’affiliazione tardiva alla previdenza professionale). In questo caso la riduzione o una parte di essa potrebbe essere riscattata (art. 105b cpv. 3 lett. b). Dato che l’elenco non è esaustivo, esiste la possibilità di elaborare altre misure di accompagnamento nel piano sociale del 7 novembre 2016 mediante trattative tra il DFF (UFPER) e le associazioni del personale.