Se la maggioranza del personale lo desidera, nelle unità amministrative possono essere istituite commissioni del personale. Esse garantiscono il collegamento tra il personale e la direzione, valutano questioni aziendali od organizzative nonché esigenze di carattere generale del personale. Gli interessi individuali non sono di loro competenza. In particolare, le commissioni del personale non hanno alcun potere di rappresentanza nelle controversie tra singoli impiegati e superiori. Nel caso di controversie individuali non fungono pertanto da portavoce dell’impiegato interessato presso i superiori. Se necessita di essere rappresentato in una controversia relativa al diritto del personale, l’impiegato può rivolgersi alle associazioni del personale o a un avvocato. Inoltre, ha sempre la possibilità di chiedere il parere della Consulenza sociale del personale dell’Amministrazione federale o dell’Organo di mediazione per il personale federale.
La procedura di elezione, l’organizzazione (ad es. il numero di membri, tempo a disposizione, frequenza delle riunioni ecc.) e, se del caso, le competenze, possono essere disciplinate in un regolamento dai dipartimenti oppure dalle unità amministrative a cui è stata delegata questa competenza.