Ad eccezione degli articoli 6, 35 e 36a, la legge sul lavoro (LL; RS 822.11) non è applicabile agli impiegati dell’Amministrazione federale (cfr. art. 3a LL). L’articolo 17 LPers dichiara applicabili le disposizioni della LL concernenti la durata massima della settimana lavorativa (comprese le disposizioni derogatorie). Inoltre, agli impiegati che prestano lavoro a squadre ai sensi della LL sono applicabili le pertinenti disposizioni della LL e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1; RS 822.111; art. 35 cpv. 1 O-OPers). Per gli impiegati che svolgono impieghi nel quadro di piani di servizio fissi non sono quindi previste disposizioni sul tempo di lavoro, a meno che il loro lavoro non possa essere equiparato al lavoro a squadre ai sensi della LL. In seno all’Amministrazione federale non vi sono praticamente impiegati il cui lavoro possa essere considerato lavoro a squadre ai sensi della LL. Pertanto è necessario introdurre disposizioni sulla tutela per gli impiegati che svolgono impieghi nel quadro di piani di servizio fissi. Queste disposizioni si rifanno ampiamente alla LL e all’OLL1.
I capoversi 1–5 stabiliscono i principi concernenti il riposo e le pause. Le pause (cpv. 2) non devono essere obbligatoriamente prese a metà del tempo di lavoro giornaliero. Tuttavia, occorre osservare l’articolo 28 capoverso 4 O-OPers secondo cui per ogni mezza giornata lavorativa gli impiegati possono prendere una pausa pagata di 15 minuti. Questa disposizione completa l’articolo 10b capoverso 2 ed è applicabile anche agli impiegati con piani di servizio fissi. Mancano disposizioni che stabiliscono la durata massima della settimana lavorativa, poiché, come menzionato, agli impiegati della Confederazione la LPers dichiara applicabili le corrispondenti disposizioni della LL. Si dovrà tuttavia usare grande cautela nell’applicare le disposizioni che derogano alla durata massima della settimana lavorativa. Per lavoro notturno (cpv. 5) s’intende il lavoro svolto – conformemente alla LL (art. 10) – tra le 23 e le 6.
I capoversi 6 e 7 disciplinano il diritto a una visita medica e a consulenza medica. La necessità di sottoporsi a una visita medica è dovuta al fatto che il lavoro notturno periodico è faticoso e aumenta il rischio di danni alla salute. Adottando misure speciali o raccomandando di rinunciare al lavoro notturno è possibile prevenire pericoli specifici cui sono esposti gli impiegati. L’esperienza mostra che il rischio di danni alla salute aumenta con l’età. Per questa ragione, il diritto a un controllo medico può essere fatto valere ogni due anni prima del compimento del 45° anno d’età e ogni anno successivamente. Se si manifestano segni di rischio per la salute, occorre esaminare la possibilità di trasferire l’impiegato al lavoro diurno. Lo stesso vale per il lavoro notturno svolto dopo il compimento del 60° anno d’età. Le visite e le consulenze devono essere effettuate secondo la Guida alle misure preventive di carattere medico nei confronti dei lavoratori impegnati nel lavoro notturno e nel lavoro a squadre, emanata dalla SECO. Il lavoro notturno è considerato continuativo quando la durata di siffatto lavoro supera i tre mesi per anno civile senza alternanza con il lavoro diurno oppure quando gli impiegati alternano il lavoro notturno con quello diurno, ma svolgono più lavoro notturno di lavoro diurno.
Il capoverso 8 conferisce ai Dipartimenti la competenza di autorizzare gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi. I Dipartimenti hanno quindi il compito di applicare correttamente le disposizioni sulla tutela e sono inoltre responsabili della verifica dei piani di servizio. I Dipartimenti sono competenti solo per l’approvazione dei piani di servizio, ma non per quelli di impiego. I piani di servizio stabiliscono l’orario, comprese la durata del riposo e le pause, la rotazione delle squadre ed eventuali deroghe. I piani di impiego, invece, definiscono la pianificazione concreta degli impieghi di ciascun dipendente e sono di competenza delle unità amministrative. La possibilità di prevedere deroghe motivate ai capoversi 1–5 offre ai Dipartimenti un certo margine di manovra, che va però utilizzato con grande moderazione. Nel valutare se prevedere una tale deroga, occorre in particolare fare in modo che i capoversi 1–5 non vengano svuotati del loro contenuto essenziale, il cui scopo è la tutela della salute. Un’eventuale deroga a queste disposizioni deve essere motivata nella rispettiva autorizzazione.
L’articolo 10b non è applicabile agli impiegati che svolgono lavoro a squadre ai sensi della legge sul lavoro. Questa categoria di personale resta assoggettata all’articolo 35 O-OPers nonché alle pertinenti disposizioni della LL e alle disposizioni d’esecuzione di quest’ultima.