Capoverso 1
Nell’ambito del loro obbligo di assistenza e in base alle disposizioni della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), della LL e delle relative disposizioni esecutive (ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro, OLL3; RS 822.113), i datori di lavoro sono tenuti a garantire la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei loro impiegati non soltanto nei rispettivi locali, ma anche in altri luoghi in cui essi lavorano. Pertanto, i posti in telelavoro devono adempiere le esigenze della LAINF, della LL e dell’OLL3. Lo stesso vale per le condizioni di lavoro (ad es. prevenzione dello stress). I datori di lavoro sono tenuti a informare regolarmente i loro impiegati in merito a tali tematiche e a sensibilizzarli. Inoltre sono tenuti a verificare il rispetto delle summenzionate disposizioni concernenti il lavoro mobile qualora gli impiegati usufruiscano regolarmente di questa forma di lavoro. In caso di telelavoro occasionale (ad es. mezza giornata al mese), tale verifica non è necessaria.
Al fine di prevenire eventuali rischi per la salute connessi al telelavoro, conformemente alle informazioni (schede informative, opuscoli, pagine web ecc.) messe a disposizione dalla SECO occorre osservare in particolare i seguenti aspetti:
- organizzazione del lavoro (ad es. mansioni ed esigenze adeguate e chiaramente definite);
- rischi psicosociali (ad es. mancanza di comunicazione e di scambio con i colleghi);
- sistemazione del posto di lavoro (mobili ergonomici, spazio sufficiente, buona illuminazione ecc.);
- situazione abitativa personale (delimitazione tra vita professionale e vita privata, riposo);
- limitazione della durata del lavoro, rispetto delle regole concernenti le pause, periodi di riposo.
Al proposito può essere utile anche la soluzione per gruppi di aziende della Confederazione elaborata dall’UFPER. Quest’ultimo può fornire supporto e consulenza agli Uffici.
I datori di lavoro sono tenuti a verificare periodicamente il rispetto delle succitate disposizioni. La verifica può avvenire, ad esempio, in occasione del colloquio di valutazione annuale, durante il quale con il collaboratore viene tematizzata la situazione nel contesto del telelavoro.
Capoverso 2
Gli impiegati sono tenuti a collaborare alla verifica del posto di lavoro mobile e a fornire al datore di lavoro il supporto necessario. In linea di principio è sufficiente l’autodichiarazione dell’impiegato attestante l’osservanza delle direttive relative alla tutela della salute. Tuttavia, se sussistono dubbi fondati sulla conformità del posto di lavoro a tali direttive, gli impiegati devono accettare una verifica dell’ambiente lavorativo (locale e attrezzature) tramite strumenti audiovisivi adeguati (video o foto) e fornire le informazioni richieste. In tal caso deve essere rispettata la sfera privata dell’impiegato. Nel concreto, l’impiegato in questione può ad esempio negare al datore di lavoro l’accesso ai propri locali. Se le direttive relative alla tutela della salute non vengono osservate, il datore di lavoro deve chiedere all’impiegato di intraprendere misure correttive. Se l’osservanza di queste direttive non viene confermata o se si riscontrano carenze manifeste, l’autorizzazione al lavoro mobile viene revocata.
Capoverso 3
La definizione di «lavoro mobile» riguarda sostanzialmente il telelavoro, ma comprende anche altre modalità lavorative, ad esempio il lavoro prestato in spazi condivisi («co-working»). Nella definizione di lavoro mobile non rientrano le attività lavorative prestate nel servizio esterno. In questo caso si tratta di attività che vengono assegnate ai collaboratori e che devono essere svolte nei rispettivi luoghi di lavoro. Questi ultimi, contrariamente al caso del lavoro mobile, non sono oggetto di un accordo specifico.