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Commento su OPers 116c:
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2007

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Passaggio alla regolamentazione sul prepensionamento

L’articolo 116disciplina il passaggio dall’OPPAn alla regolamentazione sul congedo di prepensionamento. L’8 giugno 2007, il DFF ha incaricato il Consiglio federale di rivedere il sistema di pensionamento – basato sul primato delle prestazioni – delle persone appartenenti a particolari categorie di personale (segnatamente i militari di professione e i membri del Cgcf) contestualmente all’introduzione al 1° luglio 2008 del primato dei contributi e di sostituirlo con una cosiddetta regolamentazione in materia del diritto del lavoro.

Fino al 30 giugno 2008 era in vigore un sistema secondo cui a partire dal 58° anno d’età era possibile percepire la rendita massima da PUBLICA e la rendita transitoria finanziata dal datore di lavoro. Inoltre, esisteva anche una prestazione supplementare del datore di lavoro (art. 33 cpv. 6 e 7 OPers; RU 2001 2206), in base alla quale prima del raggiungimento dell’età AVS poteva essere percepito oltre l’80 per cento dell’ultimo stipendio. Oltre all’OPers, anche l’ordinanza del 2 dicembre 1991 sulle prestazioni in caso di pensionamento anticipato di dipendenti in speciali rapporti di servizio (RU 1992 388) disciplinava ulteriori questioni specificamente militari sul pensionamento. Il rispettivo articolo 16 conteneva una soluzione altamente complessa per sopprimere gradualmente la prestazione supplementare del datore di lavoro che dal 2004 veniva versata solo fino al 62° anno d’età. L’intera regolamentazione per le persone appartenenti alle particolari categorie di personale veniva designata anche con «regolamentazione OPPAn».

Affinché i militari di professione (sottoufficiali di professione, ufficiali di professione e alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale) e i membri del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) interessati non dovessero sopportare rinunce particolari, durante una fase transitoria che termina il 30 giugno 2015 l’indennità è stata aumentata al 75 per cento dell’ultimo salario annuo (art. 116c cpv. 2 OPers). Dopo questa fase l’indennità versata ammonterà solo al 50 per cento (art. 88h OPers). Con rinunce particolari si intendevano eventuali ulteriori perdite finanziarie, oltre a quelle derivanti dal primato delle prestazioni, ovvero maggiori contributi, soppressione della garanzia delle prestazioni eccetera. È stato infatti constatato che a seguito della soppressione al 1° luglio 2008 delle prestazioni supplementari del datore di lavoro, in particolare i militari di professione e i membri del Cgcf più anziani avessero subito un’ulteriore perdita del 50 al 75 per cento del loro ultimo salario annuo.

Tutte le persone nate dopo il 30 giugno 1957 (alti ufficiali superiori nati dopo il 30.6.1955) devono percepire un’indennità equivalente solo al 50 per cento del loro ultimo salario annuo (art. 116c cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 88h OPers). Tuttavia, anche il versamento di questa indennità è limitato nel tempo. Di conseguenza, dal 1° luglio 2015 l’articolo 116c non sarebbe più applicabile, poiché la generazione di transizione non ne sarebbe più toccata. La situazione è invece diversa.

Passaggio alla soluzione assicurativa (art. 8 OPPCPers)

Le disposizioni concernenti il pensionamento anticipato e il congedo di prepensionamento di determinate categorie di personale di cui agli articoli 33–34a e 88g–88j OPers (RU 2007 2871; 2008 577, 2181; 2009 6417; 2010 2649) sono state sostituite il 1° luglio 2013 con l’ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale (OPPCPers; RS 172.220.111.35; RU 2013 771). La nuova cosiddetta soluzione assicurativa è caratterizzata dal fatto che le speciali esigenze e gli speciali oneri per l’esercizio della funzione sono indennizzati con contributi supplementari del datore di lavoro a favore della previdenza professionale. A questo scopo, nell’allegato 6a del RPIC sono stati creati piani di previdenza complementari per le persone appartenenti a particolari categorie di personale. Se le condizioni per i contributi supplementari non sono adempiute, decade altresì l’assicurazione nel piano di previdenza complementare. In questo caso la persona interessata è assicurata nuovamente secondo l’articolo 24 RPIC, ovvero in base al piano previdenziale applicabile alla sua classe di stipendio, mantenendo però l’avere di vecchiaia risparmiato fino ad allora nel piano di previdenza complementare. Grazie ai contributi di risparmio supplementari versati dal datore di lavoro, al momento del pensionamento è aumentata la rendita di vecchiaia. In caso di decesso o di invalidità, questi contributi sono versati ai superstiti o all’impiegato sotto forma di liquidazione unica in capitale (art. 43 cpv. 2 e art. 55 cpv. 2 RPIC), analogamente ai cosiddetti contributi volontari di risparmio di cui all’articolo 25 RPIC. Le basi legali per i contributi di risparmio sovraparitetici del datore di lavoro esistono già oggi all’articolo 32g capoverso 4 LPers.

Diversamente dal 2008, questa volta è stato previsto un termine transitorio affinché gli articoli dell’OPers concernenti il prepensionamento, in particolare anche le disposizioni transitorie (art. 116c OPers), possano continuare ad essere applicati ancora a determinate persone appartenenti a particolari categorie di personale (art. 8 cpv. 1 OPPCPers). Secondo l’articolo 8 OPPCPers, gli articoli 33–34a, 88g–88e 116c OPers si applicano solo:

agli ufficiali di professione e ai sottufficiali di professione ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a OPers e ai membri del servizio di volo militare ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettera a numero 1, lettera b numero 1 nonché lettere c e d dell’ordinanza del 19 novembre 2003 sul servizio di volo militare (RS 512.271) che hanno compiuto il 53° anno d’età all’entrata in vigore di questa ordinanza;

ai piloti collaudatori di armasuisse ai sensi dell’articolo 33 capoverso 2 lettera b OPers che hanno compiuto il 57° anno d’età all’entrata in vigore di questa ordinanza, e

ai membri del Cgcf ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera b OPers che hanno compiuto il 53° anno d’età all’entrata in vigore di questa ordinanza.

Gli impiegati del DFAE soggetti all’obbligo del trasferimento, il personale della DSC soggetto a rotazione e gli alti ufficiali superiori esercitanti la loro funzione a titolo principale che compiono il 57° anno d’età prima dell’entrata in vigore di questa ordinanza possono richiedere per scritto, fino all’entrata in vigore della stessa, il pensionamento secondo il diritto vigente al servizio competente ai sensi dell’articolo 2 OPers. Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale beneficiano di tale diritto di opzione se compiono il 55° anno d’età prima del 1° luglio 2013.

Questa disposizione transitoria coincide in parte con quella prevista nel 2008 all’articolo 116c OPers per le stesse categorie di personale, al momento dell’introduzione del sistema del congedo di prepensionamento.

Sovrapposizione delle disposizioni transitorie

a. Generazione di transizione secondo l’articolo 116c OPers (grafico, 1a riga fondo verde)

Alle persone appartenenti a particolari categorie di personale, nate tra il 30 giugno 1950 e il 30 giugno 1957, si applicavano le disposizioni transitorie di cui all’articolo 116c OPers, poiché queste persone avevano compiuto il 51° (ufficiali di professione e sottoufficiali di professione nonché membri del Cgcf), il 53° (brigadieri) o il 55° anno d’età (divisionari, comandanti di corpo, personale addetto al servizio di volo civile) prima del 1° luglio 2008. Ciò significa che, in deroga all’articolo 88h OPers, all’inizio del congedo di prepensionamento queste persone percepiscono un’indennità equivalente non solo alla metà, bensì ai tre quarti del salario annuo.

b. Generazione di transizione secondo il nuovo diritto (art. 8 OPPCPers; grafico, 2a riga fondo marrone)

La regolamentazione sul prepensionamento continua ad applicarsi alle persone appartenenti a particolari categorie di personale che hanno compiuto il 53° (militari di professione e membri del Cgcf nonché personale addetto al servizio di volo) o il 57° anno d’età (piloti collaudatori di armasuisse) prima del 30 giugno 2013. La soluzione transitoria secondo il nuovo diritto si applica a tutte le persone nate tra il 30 giugno 1956 e il 30 giugno 1960. Queste disposizioni transitorie secondo l’articolo 8 OPPCPers si applicano però anche a una parte delle persone appartenenti alla generazione di transizione che rientra nel campo di applicazione del diritto previgente.

c. Generazione di transizione secondo il nuovo diritto che ha diritto a un’indennità equivalente ai tre quarti del salario annuo (grafico, 3a riga fondo giallo).

A una parte della generazione di transizione secondo il nuovo diritto, ovvero alle persone nate tra il 30 giugno 1955 e il 30 giugno 1957, si applica ancora la disposizione transitoria di cui all’articolo 116ccapoverso 2 lettera a OPers. Queste persone beneficiano quindi di un’indennità equivalente al 75 per cento del salario annuo. Si tratta di tutte le persone che hanno compiuto il 51° anno d’età prima del 1° luglio 2008 e il 53° anno d’età prima del 30 giugno 2013.

d. Generazione di transizione secondo il nuovo diritto che ha diritto a un’indennità equivalente alla metà del salario annuo (grafico, 3a riga fondo blu)

All’altra parte della generazione di transizione secondo il nuovo diritto, ovvero alle persone nate tra il 1° luglio 1957 e il 30 giugno 1960, si applica ancora la regolamentazione sul congedo di prepensionamento (art. 30 segg. OPers). Queste persone beneficiano quindi di un’indennità equivalente al 50 per cento del salario annuo. Si tratta di tutte le persone che prima del 1° luglio 2008 non hanno compiuto nessun anno d’età richiesto dall’articolo 116e che pertanto rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 88h OPers (grafico, 3a riga fondo blu).

Abbildung Übergangsgenerationen