Capoverso 1
Questa disposizione transitoria consente agli impiegati di conteggiare anche gli anni d’impiego prestati prima del 1° luglio 2013 e segnati da interruzioni. In caso contrario potrebbe ad esempio verificarsi una situazione in cui un impiegato, che fino al 30 giugno 2013 rientra nel campo di applicazione del diritto anteriore, avrebbe ricevuto un premio di fedeltà per i suoi 20 anni d’impiego, ma che secondo il diritto in vigore dal 1° luglio 2013 riceverebbe solo un premio di fedeltà per 5 anni d’impiego a causa di un’uscita e di una reintegrazione poco prima del raggiungimento dei suoi 20 anni d’impiego. Questa disposizione impedisce inoltre che un impiegato riceva due premi di fedeltà in meno di 5 anni (2 anni d’impiego, 2 anni di interruzione, 3 anni d’impiego: premio di fedeltà 2012; senza questa disposizione transitoria l’impiegato riceverebbe un ulteriore premio di fedeltà nel 2014, poiché avrebbe raggiunto 5 anni d’impiego ininterrotto).
Affinché questa disposizione sia applicabile, il collaboratore deve essere stato assunto il 30 giugno 2013 e il 1° luglio 2013 in seno a un’unità amministrativa secondo l’articolo 1 OPers.
Capoverso 2
Questo capoverso precisa che, in caso di uscita dall’Amministrazione federale e di successiva reintegrazione dopo il 30 giugno 2013, non è più applicabile il capoverso 1, poiché altrimenti sarebbe possibile eludere la condizione di cui all’articolo 73 capoverso 5, in base alla quale per calcolare il numero degli anni d’impiego contano soltanto i rapporti di lavoro ininterrotti.