Capoverso 1
Il capoverso 1 è in relazione con l’adeguamento dell’articolo 64abis capoverso 4. Tale articolo non è applicabile nemmeno ai membri del personale militare e del Cgcf, per i quali, come soluzione transitoria, vige sempre la regolamentazione sul congedo di prepensionamento del diritto previgente (art. 8 cpv. 1 OPPCPers). Lo stesso vale per gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere che ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 OPPCPers hanno chiesto l’applicazione della regolamentazione sul prepensionamento secondo il diritto previgente.
Capoverso 2
Questo capoverso stabilisce che tutti gli impiegati che hanno già compiuto il 59° anno d’età al momento dell’entrata in vigore della modifica (ovvero le persone nate al più tardi il 31 luglio 1955) possono ancora beneficiare del vigente finanziamento della rendita transitoria di cui all’articolo 88f OPers (ivi compreso l’allegato 1). Questa regolamentazione transitoria è applicabile fino al 31 luglio 2017. Un impiegato che oggi ha 59 anni e compirà il 60° anno d’età al più tardi il 31 luglio 2015, potrà andare in pensione secondo le disposizioni vigenti fino al 31 luglio 2017 (ovvero quando avrà compiuto 62 anni). Se andrà in pensione più tardi, gli sarà applicato il nuovo diritto.
La nuova regolamentazione e le nuove condizioni (durata dell’impiego, partecipazione del 5 % dal compimento del 60° fino al 62° anno d’età) si applicheranno agli impiegati che avranno compiuto 59 anni dopo l’entrata in vigore della modifica.
Capoverso 3
La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria dipenderà dalla durata dell’impiego. Nell’ambito dell’attuazione di questo principio sono emerse lacune tecniche ereditate dal passato, che hanno determinato imprecisioni anche per quanto concerne il tasso di occupazione medio. Ad esempio, i congedi presi o le partenze e le riassunzioni non sono stati registrati in modo uniforme e inseriti nel sistema d’informazione concernente il personale. I tassi di occupazione medi sono stati ripresi da PUBLICA con il cambiamento di primato al 1° luglio 2008 e registrati in IPDM. Sulla base di questi valori i servizi competenti hanno quindi calcolato i tassi di occupazione medi necessari per il pensionamento con una rendita transitoria. Nel caso degli impiegati che fino ad allora avevano preso congedi parzialmente pagati o non pagati è emerso che gli accordi di cui all’articolo 40 capoverso 5 lettera b O-OPers non sempre sono stati conclusi o inseriti nel sistema d’informazione concernente il personale.
Alla luce di questi aspetti tecnici e storici è opportuno riprendere i periodi d’impiego noti e i tassi di occupazione medi così come si presentano al momento dell’entrata in vigore di questa modifica. Non sarebbe più possibile, e nemmeno fattibile sotto il profilo amministrativo, registrare nuovamente tutti questi eventi. Tale impossibilità risiede nel fatto che il vigente sistema d’informazione concernente il personale ha ripreso i dati disponibili nel sistema PERIBU utilizzato fino al 2001. I dati di PERIBU non possono tuttavia più essere attivati.