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Commento su OPers 116g:
Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2017

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Capoverso 1

Per gli impiegati che al momento dell’entrata in vigore della modifica ricevono già un’indennità in funzione del mercato, il termine di cinque anni di cui all’articolo 50 capoverso 1 OPers decorre soltanto a partire dal suddetto momento. Come finora, l’indennità in funzione del mercato è versata se la verifica annua conferma la sussistenza delle condizioni per la sua concessione (art. 17 O-OPers).

Capoverso 2

Le unità amministrative secondo l’articolo 1 capoverso 1 OPers la cui quota di posti assegnati a una classe superiore ai sensi dell’articolo 52 capoverso 6 OPers supera il 2 per cento al momento dell’entrata in vigore della modifica non devono aver raggiunto la nuova quota massima già al suddetto momento. Pertanto, al momento dell’entrata in vigore della revisione, non sono tenute ad annullare le assegnazioni già fatte. Possono assegnare ulteriori posti a una classe superiore soltanto se in tal modo non viene superata la quota del 2 per cento.