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Commento su OPers 116l:
Disposizioni transitorie della modifica del 30 agosto 2023

Aprire l’articolo OPers 116l

Capoverso 1

Questa disposizione disciplina la continuazione dell’attività lavorativa delle impiegate la cui età di riferimento AVS viene raggiunta, a seguito dell’aumento graduale della stessa, prima del compimento del 65° anno d’età. L’articolo chiarisce che le donne nate tra il 1960 e il 1963, e il cui contratto di lavoro è terminato a seguito del raggiungimento dell’età di riferimento, possono continuare a esercitare la propria attività lavorativa fino al compimento del 65° anno d’età. Formalmente, a seguito della fine del rapporto di lavoro prevista dalla legge (art. 10 cpv. 1 LPers) viene stipulato un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato alle stesse condizioni di assunzione. La durata di tale contratto fino al compimento del 65° anno d’età è stabilita dalla collaboratrice. Il rapporto di lavoro di durata determinata può essere sciolto unilateralmente per motivi gravi oppure di comune intesa, mediante un contratto di risoluzione (v. al riguardo il commento all’art. 28 OPers). Le lavoratrici interessate sono tenute a far valere presso il servizio competente il proprio diritto alla continuazione del rapporto di lavoro al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell’età di pensionamento AVS. Questa regola consente alle unità amministrative di pianificare per tempo la successione in caso di rinuncia a continuare il rapporto di lavoro. Il diritto a prolungare il rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età non può essere fatto valere in caso di rapporto di lavoro di durata determinata, poiché nel relativo contratto il motivo della fine non è il raggiungimento dell’età di riferimento AVS.

Capoversi 2–4

Gli articoli 44a capoverso 2, 88f capoverso 1 e 105b capoverso 3 lettera c OPers sono completati da disposizioni transitorie che disciplinano il caso specifico delle impiegate interessate dall’aumento graduale dell’età di riferimento.