Utilizziamo lo strumento di analisi Matomo per ottimizzare il nostro sito web in base alle vostre esigenze. Il vostro comportamento sul sito web viene registrato in forma anonima. Nessun dato personale viene trasmesso o memorizzato. Se non siete d'accordo, potete impedire la raccolta dei dati da parte di Matomo e continuare a utilizzare questo sito web senza restrizioni. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra pagina legale.

Commento su OPers 116m:
Disposizioni transitorie della modifica del 3 settembre 2025

Aprire l’articolo OPers 116m

Le disposizioni concernenti la nuova valutazione del personale (art. 15 e 16) entrano in vigore il 1° gennaio 2026. La valutazione del personale, prevista per l’autunno 2026, sarà pertanto effettuata secondo il nuovo sistema di valutazione. Ai fini della valutazione sono determinanti l’adempimento dei requisiti menzionati nella descrizione del posto e nel codice di comportamento per il personale dell’Amministrazione federale così come il raggiungimento di eventuali obiettivi convenuti. La valutazione sarà espressa a parole e non più attraverso livelli di valutazione. Se i requisiti sono stati adempiuti ampiamente, non adempiuti pienamente o non adempiuti, i superiori ne forniscono le motivazioni per scritto.

Capoversi 1 e 2

Al 1° gennaio 2027 gli stipendi relativi al 2026 sommati alle indennità di residenza applicabili fino al 31 dicembre 2026 saranno trasferiti nel sistema salariale ottimizzato. Se lo stipendio al 31 dicembre 2026 sommato all’indennità di residenza è inferiore allo stipendio iniziale previsto dalla classe di stipendio per i corrispondenti anni di esperienza, lo stipendio al 1° gennaio 2027 viene aumentato fino a raggiungere tale stipendio iniziale.

Capoverso 3

Al momento della valutazione del personale nell’autunno 2026, i superiori riceveranno una proposta calcolata dal sistema per stabilire l’evoluzione dello stipendio degli impiegati. I superiori conoscono la situazione individuale dei collaboratori a partire dal 2027. In base a queste, nell’autunno 2026 possono presentare richieste che divergono dalla proposta calcolata dal sistema (conformemente all’art. 39a cpv. 1–3). L’evoluzione dello stipendio e i suoi scostamenti al 1° gennaio 2027 si baseranno pertanto su decisioni prese nell’autunno 2026. L’evoluzione ha effetto dal 1° gennaio 2027. L’evoluzione dello stipendio è concessa sullo stipendio secondo il capoverso 1. Lo stipendio segue dapprima l’evoluzione secondo l’articolo 39 capoverso 5 e, in un secondo tempo, viene aumentato fino a raggiungere lo stipendio iniziale previsto dalla classe di stipendio corrispondente agli anni di esperienza.

Il sistema non genera automaticamente una proposta di aumento per gli stipendi che dopo il trasferimento sono pari o superano l’obiettivo salariale della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. In questi casi, se i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1 sono stati adempiuti ampiamente, nell’autunno 2026 i superiori possono richiedere un aumento fino allo 0,5 per cento dello stipendio annuo attuale, che tuttavia non deve superare l’importo massimo della relativa classe di stipendio.

Se, dopo il trasferimento, lo stipendio è pari o supera la curva di evoluzione della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro, senza però raggiungere l’obiettivo salariale, il sistema genera una proposta di evoluzione dello stipendio. In questi casi, se i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1 sono adempiuti ampiamente, i superiori possono richiedere un aumento supplementare fino allo 0,5 per cento (art. 39a cpv. 1 lett. a). Se i collaboratori non adempiono pienamente i requisiti, i superiori riducono l’evoluzione dello stipendio proposta dal sistema (art. 39a cpv. 2). Se i requisiti non sono adempiuti, si rinuncia a un’evoluzione dello stipendio (art. 39a cpv. 3).

Se, dopo il trasferimento, lo stipendio è inferiore al valore della curva di evoluzione dello stipendio ma superiore allo stipendio iniziale previsto dalla classe di stipendio, il sistema genera una proposta di evoluzione dello stipendio che lo avvicina gradualmente alla curva di evoluzione. In questo caso, se i requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1 sono adempiuti ampiamente, i superiori possono richiedere un aumento supplementare fino all’1 per cento (art. 39a cpv. 1 lett. b). Se i collaboratori non adempiono pienamente i requisiti, i superiori riducono l’evoluzione dello stipendio proposta dal sistema (art. 39a cpv. 2). Se i requisiti non sono adempiuti, si rinuncia a un’evoluzione dello stipendio (art. 39a cpv. 3).

Capoverso 4

L’importo delle indennità di funzione e delle indennità in funzione del mercato del lavoro concesse prima del 1° gennaio 2027 si basa sul diritto previgente. Le indennità di funzione concesse dopo il 1° gennaio 2027 si basano sul nuovo diritto.