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Commento su OPers 11a:
Provvedimenti d’integrazione del datore di lavoro

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Capoverso 1

L’obbligo del datore di lavoro di adottare i provvedimenti necessari per la reintegrazione professionale dei propri collaboratori che, a seguito di malattia o infortunio, presentano un’incapacità al lavoro totale o parziale è espressione dell’obbligo di assistenza del datore di lavoro nei confronti dei propri impiegati. Tale obbligo è un principio generale del diritto del lavoro. Tuttavia, non sussiste alcun diritto assoluto e illimitato alla reintegrazione professionale. Questo diritto si limita a misure sensate, di cui si può ragionevolmente pretendere l’attuazione da parte del datore di lavoro. Il processo di reintegrazione si svolge a prescindere da eventuali motivi legati alla fine del rapporto di lavoro che potrebbero determinare la disdetta del contratto di lavoro. Il processo di reintegrazione si svolge a prescindere da eventuali motivi legati alla fine del rapporto di lavoro che potrebbero determinare la disdetta del contratto di lavor1.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (sentenza del TAF A-5159/2017del 18 febbraio 2019, consid. 4.1.3.), bisogna cercare un lavoro equivalente e ragionevolmente esigibile all’interno di tutta l’Amministrazione federale prima che il datore di lavoro disdica il rapporto di lavoro con l’impiegato a causa di incapacità o inattitudine, poiché generalmente, per i tribunali, questa disdetta è considerata non dovuta a una colpa.

Il coinvolgimento della Consulenza sociale del personale nella reintegrazione di impiegati malati o infortunati è disciplinato dai criteri della «Guida al Case Management aziendale della Confederazione».

Il capoverso 2 sancisce esplicitamente l’obbligo da parte degli impiegati malati o infortunati di partecipare ai provvedimenti d’integrazione del datore di lavoro. Questo obbligo può avere ripercussioni sulla disdetta in caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio (vedi art. 31a cpv. 4) e sulla continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio (vedi art. 57 cpv. 4).