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Commento su OPers 18a:
Progetti pilota

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Capoversi 1 e 2

Le presenti disposizioni costituiscono la base legale per l’esecuzione di progetti pilota di durata limitata nel cui ambito è consentito derogare a determinate disposizioni dell’OPers. Considerati gli attuali cambiamenti nel mondo del lavoro, un approccio di tipo sperimentale consente di maturare esperienze e acquisire conoscenze preziose svolgendo progetti limitati nel tempo e incentrati su una tematica definita. L’intento è di creare le basi decisionali necessarie per un possibile sviluppo delle condizioni di lavoro. Per far sì che l’innovazione interessi tutte le tematiche del settore del personale, si è scelto deliberatamente un numero esteso di articoli che potrebbero essere l’oggetto di un progetto pilota. I progetti pilota intendono fornire conoscenze su determinati aspetti in tempi possibilmente brevi, nell’ottica di un approccio agile. Se la Cancelleria federale e i Dipartimenti approvano una modifica in seguito all’esito positivo di un progetto pilota, possono essere proposti degli adeguamenti delle basi giuridiche.

Durante l’esecuzione dei progetti pilota vanno osservate le disposizioni della LPers e delle altre leggi federali. Ciò vale, in particolare, anche per le norme del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) di carattere imperativo o che permettono deroghe a favore del personale (art. 37 cpv. 4 LPers in combinato disposto con l’art 361 seg. CO). Se nel quadro del progetto pilota vengono trattati dati personali, è necessario garantirne la protezione e osservare imperativamente le disposizioni del diritto in materia di personale federale sul trattamento dei dati personali, in particolare le disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers; RS 172.220.111.4).

Capoverso 3

Idealmente, i progetti pilota sono eseguiti su base volontaria. Tuttavia, è possibile che un progetto pilota richieda un’ampia partecipazione per essere rappresentativo ai fini di una valutazione o per far sì che si possano desumere le conclusioni auspicate. Pertanto i collaboratori possono quindi essere obbligati d’ufficio a partecipare a progetti pilota. Una deroga ai diritti contrattuali (ad. es. luogo di lavoro, tasso di occupazione) è possibile solo previo consenso dei partecipanti. Pertanto, eventuali modifiche nel quadro del progetto pilota concernenti funzione, luogo di lavoro, tasso di occupazione o classe di stipendio sono possibili unicamente con l’accordo dei collaboratori interessati.

Capoverso 4

I progetti pilota sono sempre limitati nel tempo, per questo motivo non sorgono diritti acquisiti. I tempi di esecuzione dei progetti pilota devono essere per quanto possibile brevi. La durata di un anno deve rimanere un’eccezione. Nonostante questo criterio, è possibile prolungare la durata di un progetto pilota di un anno al massimo, nel caso concreto in cui la valutazione richieda necessariamente un periodo più lungo (ad. es. la valutazione del personale).