Capoverso 1
In un rapporto del 15 novembre 20131 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha raccomandato al Consiglio federale di valutare tra l’altro la sua competenza di nomina secondo l’articolo 2 capoverso 1 OPers al fine di poter essere sgravato di alcune nomine. Questa raccomandazione ha determinato una revisione della disposizione, che si è tradotta nella limitazione delle nomine di competenza del Consiglio federale2. I segretari generali, i segretari di Stato, i direttori degli Uffici e i vicecancellieri continuano a essere nominati dall’Esecutivo.
Per quanto concerne la nomina dei capimissione e degli alti ufficiali superiori, come proposto dalla CdG-N è stata esaminata la possibilità di rinunciare alla loro nomina da parte del Consiglio federale. Nonostante dal punto di vista tecnico e amministrativo siano sottoposti al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e al capo di questo Dipartimento, di fatto gli ambasciatori prestano servizio per tutti i Dipartimenti. Con la nomina da parte del Consiglio federale in corpore, gli ambasciatori sono tenuti a difendere gli interessi di tutti i Dipartimenti e assumono quindi un impegno nei confronti di tutto l’Esecutivo. In tal modo la funzione degli ambasciatori ottiene una maggiore legittimità all’estero. La competenza di nomina del Consiglio federale è stata pertanto mantenuta. L’accertamento della competenza di nomina del Governo per gli alti ufficiali superiori ha condotto al medesimo risultato. La nomina è di per sé una questione delicata sia sul piano storico che della politica sociale come pure nel confronto internazionale. La nomina da parte del Consiglio federale rientra nel controllo democratico delle forze armate, un elemento importante soprattutto per quanto concerne i principi dello Stato di diritto, principi che la Svizzera difende nell’ambito del proprio impegno internazionale. La nomina rafforza inoltre l’impegno degli alti ufficiali superiori nei confronti dello Stato, conferendo in tal modo a questa categoria una maggiore legittimità all’interno della struttura dei Dipartimenti. La competenza di nomina dell’Esecutivo è stata quindi mantenuta anche per gli alti ufficiali superiori.
Capoverso 1bis
Dal 1° gennaio 2015, i supplenti delle funzioni indicate al capoverso 1 lettere a, b e d sono nominati dal capo del Dipartimento interessato. In caso di assenza della persona in carica, i supplenti sono direttamente responsabili nei confronti dei capi di Dipartimento e dovrebbero pertanto essere nominati da questi ultimi. Bisogna inoltre sottolineare che i supplenti sono nominati in primo luogo per una funzione di base, come ad esempio quella di capodivisione di un settore specializzato, mentre la funzione di supplente del direttore di un Ufficio o di un segretario generale viene conferita di norma solo successivamente come funzione supplementare. Si è rinunciato alla nomina di questa funzione supplementare da parte del Consiglio federale. Tuttavia, se il supplente assume ad interim la funzione di una persona nominata dal Consiglio federale per un periodo che va oltre quello di una normale assenza (ad es. vacanza, malattia di breve durata, servizio militare ecc.), questa soluzione provvisoria deve essere comunicata al Consiglio federale con una nota informativa confidenziale. I Dipartimenti informano nello stesso modo l’Esecutivo in merito alla nomina di quadri di livello alto, che passa a essere di competenza dei Dipartimenti secondo il nuovo capoverso 1bis dell’articolo 2 OPers (supplenti dei direttori, dei segretari di Stato e dei segretari generali).
Capoverso 3
Le altre decisioni del datore di lavoro per queste categorie di personale secondo i capoversi 1 e 1bis sono delegate ai Dipartimenti.
Capoversi 4 e 5
Secondo i capoversi 4 e 5 i Dipartimenti disciplinano la competenza relativa a tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il resto del personale non menzionato ai capoversi 1 e 2 per quanto la LPers, altri atti legislativi di rango superiore, la presente ordinanza o altri atti del Consiglio federale non dispongano diversamente. Si presume che la competenza per le decisioni del datore di lavoro ai sensi del capoverso 4 spetti agli Uffici federali oppure alle unità organizzative a essi equiparabili, sempre che i Dipartimenti non dispongono diversamente. Con «unità organizzative a essi equiparabili» si intendono le unità amministrative dell’Amministrazione federale che sottostanno all’OPers e che sono equiparabili agli Uffici federali, ma che non sono denominati Uffici federali (ad es. DGD, Forze aeree, Forze terrestri ecc.).
Le commissioni extraparlamentari non rientrano tra le «unità organizzative a essi equiparabili». Esse fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata (art. 7a cpv. 1 lett. a OLOGA; RS 172.010.1) e non hanno né personalità giuridica propria né lo statuto di datore di lavoro. Le segreterie delle commissioni extraparlamentari sono gestite dall’Amministrazione federale centrale; sono fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale. Il personale delle segreterie delle commissioni extraparlamentari sottostà alla LPers, sempre che la legislazione speciale o la decisione istitutiva non dispongano altrimenti (art. 8e cpv. 2 lett. j OLOGA e art. 8ibis OLOGA). Di conseguenza, fatte salve le disposizioni derogatorie di diritto speciale, gli impiegati delle segreterie delle commissioni extraparlamentari fanno parte dell’Amministrazione federale centrale e dipendono in linea di principio dal servizio amministrativo designato nella decisione istitutiva della commissione. In virtù dell’articolo 2 capoverso 4 OPers, i Dipartimenti hanno però la possibilità di disciplinare (delegare) tutte o parte delle competenze del datore di lavoro. In questo senso è possibile che deleghino alla commissione extraparlamentare decisioni del datore di lavoro.
- 1 FF 2014 2523
- 2 nelle sue istruzioni del 28 novembre 2014, il Consiglio federale ha stabilito gli elementi di base per la preparazione delle procedure di elezione da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale (FF 2014 8425)