Utilizziamo lo strumento di analisi Matomo per ottimizzare il nostro sito web in base alle vostre esigenze. Il vostro comportamento sul sito web viene registrato in forma anonima. Nessun dato personale viene trasmesso o memorizzato. Se non siete d'accordo, potete impedire la raccolta dei dati da parte di Matomo e continuare a utilizzare questo sito web senza restrizioni. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella nostra pagina legale.

Commento su OPers 20a:
Organo di mediazione per il personale federale e Organo di mediazione per il personale del DDPS

Aprire l’articolo OPers 20a

Capoverso 1

L’Organo di mediazione per il personale federale e l’Organo di mediazione per il personale del DDPS svolgono prevalentemente la funzione di mediazione. I membri sono reclutati tra le persone che hanno esercitato la funzione di quadro superiore in seno alla Confederazione. La loro esperienza e la loro rete di contatti personale permettono loro di risolvere in modo mirato ed efficace conflitti sul luogo di lavoro che non è possibile risolvere per la via di servizio e di entrare direttamente in contatto con i responsabili delle unità amministrative.

I compiti degli organi di mediazione si sovrappongono in parte con quelli della CSPers e quindi non è sempre possibile delimitarli in maniera netta.

Capoverso 2

È previsto un periodo limitato perché solo gli ex quadri superiori dell’Amministrazione federale possono svolgere questo compito. Dopo l’uscita dall’Amministrazione federale la loro rete di relazioni diviene viepiù modesta. Se alla scadenza dei quattro anni non è trovato alcun successore adeguato è possibile prolungare il mandato. La proroga è limitata al massimo a due anni e viene applicata soltanto in casi eccezionali.

Capoverso 3

I membri dell’Organo di mediazione per il personale federale e dell’Organo di mediazione per il personale del DDPS devono essere indipendenti ma devono aver acquisito esperienza quali quadri superiori dell’Amministrazione federale. Questa indipendenza è una condizione importante per un esercizio efficace della loro attività di consulenza. Per questo motivo non si trovano in un rapporto di lavoro.

Capoverso 4

Per quanto concerne l’Organo di mediazione per il personale federale, l’UFPER propone un membro al capo del DFF, d’intesa con la CRU. La nomina spetta al capo del DFF. L’UFPER conclude il contratto con il membro dell’Organo di mediazione per il personale federale per questo mandato.

Capoverso 5

Per quanto concerne l’Organo di mediazione del DDPS, la procedura di nomina corrisponde alla prassi. Il contratto con il capo dell’Organo di mediazione del DDPS per questo mandato viene concluso dalla Segreteria generale del DDPS.

Capoverso 6

È previsto che i membri dell’Organo di mediazione per il personale federale e l’Organo di mediazione DDPS si sostituiscano a vicenda.