Capoverso 1
Conformemente all’articolo 7 LPers i posti vacanti devono essere messi a pubblico concorso e resi accessibili a tutti i cittadini interessati. Questo requisito è soddisfatto quando i posti vacanti sono messi a concorso nel relativo bollettino elettronico (Intranet e Internet) della Confederazione (eRecruiting). Nell’attribuzione dei posti si deve tener conto delle esigenze poste dalla promozione del plurilinguismo (ordinanza sulle lingue; RS 441.11). Inoltre la procedura di assunzione non deve essere discriminatoria.
Capoverso 2
Le esclusioni dall’obbligo della messa a pubblico concorso sono disciplinate in modo esaustivo nel capoverso 2. Secondo la lettera a i posti limitati a un periodo di un anno non devono essere messi a pubblico concorso. Tuttavia, non si possono creare posti di lavoro a tempo determinato allo scopo di eludere l’obbligo della messa a concorso.
Anche i posti che saranno occupati internamente sono esclusi dall’obbligo (lett. b). Sono considerati tali i posti che vengono rioccupati all’interno della propria unità amministrativa, ma che possono comunque essere messi a concorso in modo adeguato (ad es. tramite circolare, affissione, e-mail) in seno alle unità amministrative. Per unità amministrative si intendono le unità designate nell’articolo 1 OPers ed elencate nell’allegato 1 OLOGA (RS 172.010.1), e non un intero Dipartimento. Nel caso dei gruppi, ciascun membro è considerato come unità amministrativa. Non sono esclusi dall’obbligo e devono quindi essere sempre messi a concorso i posti dei segretari di Stato, dei direttori degli Uffici e dei vicecancellieri. La procedura per l’occupazione di questi posti importanti da parte del Consiglio federale ai sensi del rapporto della CdG-N (FF 2014 2523) dovrebbe dunque essere disciplinata in modo trasparente, come risulta altresì dalle pertinenti Istruzioni del Consiglio federale (FF 2014 8425).
I posti dei supplenti delle suddette funzioni, invece, vengono spesso occupati all’interno dell’unità amministrativa da persone che sono già impiegate in una funzione di base e che solo successivamente sono nominate per questa funzione supplementare. Essendo pertanto occupata internamente, questa funzione supplementare non è soggetta all’obbligo della messa a concorso.
Non devono inoltre essere messi a concorso i posti dei capimissione, purché queste assunzioni avvengano nel quadro del sistema di carriera specifico al DFAE. Lo stesso vale per i posti degli alti ufficiali superiori, che solitamente vengono occupati da persone facenti parte del sistema di carriera specifico al DDPS.
Infine, i segretari generali dovranno poter essere nominati direttamente dal capo di Dipartimento, poiché questa posizione presuppone un particolare rapporto di fiducia (lett. bbis).
Per rotazione interna (job rotation) di cui alla lettera c si intende la rotazione tra due diverse unità amministrative.
La lettera d del capoverso 2 intende permettere agli impiegati sottoposti a misure di reintegrazione di ottenere un altro posto in seno all’Amministrazione federale e semplificare l’assunzione di disabili.
Nell’occupare i posti vacanti va data la preferenza agli impiegati interessati da una ristrutturazione o riorganizzazione all’interno dell’Amministrazione federale (art. 104 segg.) se l’occupazione di tali posti può essere ragionevolmente pretesa dagli impiegati in questione. I posti vacanti occupati da questi impiegati sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso.
Capoverso 3
In occasione della sua seduta dell’11 febbraio 2015, il Consiglio federale ha deciso diverse misure di accompagnamento per contrastare gli effetti negativi dell’immigrazione. Una di queste riguarda la messa a pubblico concorso dei posti vacanti nell’Amministrazione federale. I posti vacanti devono essere segnalati sul portale d’impiego «Job-Room» degli uffici regionali di collocamento (URC) prima della loro messa a pubblico concorso, al fine di sfruttare meglio il potenziale dei lavoratori nazionali. In questo modo si intende offrire maggiori opportunità alle persone disoccupate di trovare un posto di lavoro nell’Amministrazione federale.
Capoverso 4
In vista dell’attuazione dell’articolo 121a Cost. (Regolazione dell’immigrazione), il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha deciso diverse modifiche di legge, in particolare della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Sulla base di quest’ultima modifica è stata adeguata l’ordinanza sul collocamento (OC; RS 823.111), che prevede un obbligo di annunciare i posti di lavoro vacanti per i gruppi professionali in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media. L’OC è applicabile anche in seno all’Amministrazione federale. Pertanto, secondo l’articolo 22 capoverso 4 OPers i posti vacanti che ai sensi dell’articolo 53a OC rientrano nelle tipologie professionali in cui la disoccupazione supera la media devono essere notificati agli uffici regionali di collocamento (URC).