Il Consiglio federale definisce i settori di compiti per i quali la nazionalità svizzera può essere prevista come condizione per l’assunzione, e autorizza i Dipartimenti competenti a definire le funzioni. I Dipartimenti non possono però far dipendere dalla nazionalità svizzera l’accesso a tutti i posti descritti nel capoverso 1, bensì unicamente ai posti in cui il personale adempie effettivamente compiti di sovranità nazionale.