Le funzioni per le quali i controlli di sicurezza relativi alle persone costituiscono una condizione per l’assunzione sono elencati nell’ordinanza dell’8 marzo 2023 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RS 128.31) e nei suoi allegati.
Per le funzioni che non necessitano di un controllo di sicurezza relativo alle persone, nel singolo caso le unità amministrative possono, se la funzione lo esige, chiedere al candidato un estratto del registro delle esecuzioni e del casellario giudiziario. Tuttavia, si potrà giustificare raramente l’introduzione di un obbligo generalizzato di fornire tali documenti. La richiesta di un estratto del registro delle esecuzioni o del casellario giudiziario equivale a un rilevamento di dati. Un datore di lavoro può rilevare soltanto i dati che gli consentono di completare l’esame dell’idoneità di una persona che si candida per un posto di lavoro ben preciso. In circostanze specifiche può infatti essere opportuno esigere un estratto del registro delle esecuzioni o del casellario giudiziario se si tratta di occupare posti di quadro, posizioni direttive o di fiducia, per i quali la buona reputazione è una condizione necessaria (ad es. ruolo esemplare di superiori gerarchici e personale in uniforme, compiti di rappresentanza ecc.). Si deve comunque sempre osservare il principio della proporzionalità, soprattutto se si considera che, in Svizzera, non si può richiedere un estratto del casellario giudiziario soltanto per verificare l’eventuale esistenza di determinati reati (ad es. restringendo il campo ai reati contro il patrimonio o ai reati stradali) perché in esso sono sempre iscritti tutti i precedenti penali.
Per determinate funzioni i Dipartimenti possono prevedere di non assumere persone interdette.
Per verificare se i candidati o gli impiegati soddisfano i requisiti richiesti per l’esercizio di determinate attività rilevanti per la sicurezza, è indispensabile sottoporli a un esame medico d’idoneità. Nel caso delle funzioni non rilevanti per la sicurezza, rimane possibile fare una visita medica prima della conclusione del contratto di lavoro. La presente disposizione intende escludere la possibilità che per le funzioni non rilevanti per la sicurezza questo esame venga effettuato dopo la conclusione del contratto. Nei contratti di lavoro si può integrare una clausola in cui si stabilisce che il mancato superamento dell’esame costituisce un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera f LPers. Gli esami possono essere effettuati un’unica volta, all’inizio del rapporto di lavoro, oppure ripetuti. Nel caso delle funzioni rilevanti per la sicurezza è pure possibile effettuare l’esame dopo la conclusione del contratto, ma prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Le spese sono a carico delle unità amministrative. Se il mancato superamento dell’esame medico d’idoneità comporta la fine del rapporto di lavoro, di regola quest’ultima è equiparata a una risoluzione senza colpa dell’impiegato. In tali casi si applicano le misure di cui all’articolo 19 LPers.