Capoverso 1
Il contratto di lavoro individuale costituisce l’elemento centrale del diritto del personale. La parte contraente per conto del datore di lavoro è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 2 OPers (solitamente l’unità amministrativa). Il contratto di lavoro include le principali condizioni di assunzione menzionate nel capoverso 2. Vale il principio secondo cui il contratto di lavoro disciplina solo gli elementi previsti dalla legge, dato che le modifiche del contratto sulle quali non vi è intesa necessitano di un motivo di disdetta.
Capoverso 2
Il capoverso 2 disciplina il contenuto minimo del contratto di lavoro. Il rapporto di lavoro è costituito quando le parti si sono accordate per iscritto almeno sui seguenti elementi:
a. Inizio e durata del rapporto di lavoro
Secondo la lettera a, oltre all’inizio del rapporto di lavoro il contratto stabilisce inoltre se si tratta di un’assunzione di durata determinata o indeterminata. Solitamente vengono conclusi contratti di durata indeterminata. Si concludono contratti a tempo determinato quando i compiti e/o il finanziamento del posto sono temporanei.
b. Funzione o settore di attività
Secondo questa lettera il contratto indica la funzione (ad es. capo Servizio giuridico) e l’unità organizzativa (ad es. Ufficio federale dei trasporti), ma non i rapporti personali di subordinazione.
Nella descrizione del posto (elenco degli obblighi) il datore di lavoro precisa la funzione convenuta nel contratto di lavoro. La descrizione del posto non è parte integrate del contratto di lavoro. Si basa tuttavia sulla funzione ivi convenuta e serve a valutare la funzione ai fini dell’assegnazione di quest’ultima a una classe di stipendio (art. 20 O-OPers). Il datore di lavoro può stabilire e modificare unilateralmente la descrizione del posto nell’ambito della funzione convenuta senza che l’impiegato possa impugnare tale procedura. La descrizione del posto è un’istruzione unilaterale del datore di lavoro.
c. Luogo di lavoro e condizioni relative al trasferimento
Il luogo di lavoro è il luogo dove viene svolta solitamente l’attività o il punto di partenza per il lavoro giornaliero. Per le funzioni che includono nel profilo professionale il trasferimento periodico a un altro luogo di lavoro (ad es. personale diplomatico o consolare del DFAE o personale istruttore del DDPS), le condizioni relative al trasferimento sono oggetto del contratto. Se una persona lavora regolarmente in più di un luogo, in linea di principio nel contratto di lavoro deve essere definito un solo luogo di lavoro. Questa disposizione garantisce la certezza del diritto e risparmia all’Amministrazione un onere elevato (calcolo degli assegni familiari, delle indennità di residenza, delle spese, dei giorni festivi).
d. Periodo di prova
Il contratto indica se viene fissato un periodo di prova e la sua durata (art. 27 OPers).
e. Tasso di occupazione
Secondo la lettera e, il contratto indica il tasso di occupazione in percento.
f. Classe di stipendio e stipendio
Nel contratto figurano lo stipendio annuo (stato all’inizio del rapporto di lavoro) e la classe di stipendio. Lo stipendio e la classe di stipendio sono elementi costitutivi del contratto di lavoro. Qualsiasi adeguamento della classe di stipendio ha ripercussioni dirette sullo stipendio stesso. Per questo motivo anche la classe di stipendio deve figurare obbligatoriamente nel contratto di lavoro.
g. Istituto e piano di previdenza
Il contratto indica l’istituto competente e il piano di previdenza.
Capoverso 3
Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro, può modificare unilateralmente la funzione o il settore di attività e il luogo di lavoro se necessario per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile. In tal modo al datore di lavoro viene conferito un certo margine di manovra per quanto concerne l’impiego del personale, qualora lo esigano ragioni organizzative o di servizio. Il solo cambiamento del luogo di lavoro, ad esempio il trasferimento di interi servizi o parti di essi, non dovrebbe comportare la disdetta dei contratti. Il datore di lavoro può inoltre modificare senza disdetta un contratto di lavoro se l’impiegato è integrato in un’altra unità organizzativa a seguito di una riorganizzazione.
La modifica entra in vigore solo allo scadere dei termini di disdetta di cui all’articolo 30a OPers . Se possibile, il contratto deve essere modificato di comune intesa (art. 34 cpv. 1 LPers). A tal fine va osservato l’articolo 52aOPers (garanzia dei diritti acquisiti). Se la persona interessata non è disposta a modificare il contratto di comune intesa, si deve disporre la modifca. In tal caso occorre distinguere tra i seguenti casi:
- se la persona interessata ritiene che la modifica del contratto non sia necessaria per ragioni di servizio e/o non sia ragionevolmente esigibile, tale modifica deve essere disposta nel rispetto del termine di disdetta (decisione di trasferimento);
- se in linea di massima la persona interessata non è disposta ad assumere la funzione che gli è stata offerta, benché necessaria per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibile, il contratto di lavoro può essere disdetto direttamente (art. 10 cvp. 3 lett. d LPers). In tal caso bisogna osservare la protezione contro il licenziamento (art. 31a OPers) e i periodi di protezione dalla disdetta secondo l’articolo 336cCO in caso di malattia o infortunio.
L’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPers riconosce al datore di lavoro la possibilità di licenziare un lavoratore che ha rifiutato di eseguire un altro lavoro ragionevolmente esigibile. Dal punto di vista del datore di lavoro la disposizione mira a permettere a quest’ultimo di separarsi da un impiegato che ingiustificatamente non dà prova della mobilità personale e professionale necessaria al nuovo posto1. Nel messaggio non si restringe esplicitamente il campo di applicazione ai casi di riorganizzazione o ristrutturazione, si parla piuttosto in modo generale di mobilità necessaria «al nuovo posto». Secondo la giurisprudenza più recente, questo vale anche in caso di rifiuto di un posto ragionevolmente esigibile nell’ambito dell’articolo 25 capoverso 3 OPers2. Nel quadro di un «trasferimento» è possibile effettuare adeguamenti unilaterali del contratto senza dover dare una disdetta. Al riguardo, ai fini di una soluzione consensuale, occorre dapprima offrire al lavoratore interessato un altro lavoro ragionevolmente esigibile. Se in seguito il lavoratore rifiuta l’altro lavoro ragionevolmente esigibile che gli è stato offerto, non si vede per quale ragione questa persona debba essere dapprima trasferita mediante decisione impugnabile, per licenziarla successivamente in virtù dell’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPers, ma in ogni caso al termine di una procedura di ricorso riguardante la decisione di trasferimento. Piuttosto deve essere possibile offrire al lavoratore, in presenza di determinate condizioni per il trasferimento, un altro lavoro e, nel caso in cui l’offerta venisse rifiutata, disdire immediatamente il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPers. In questo caso concreto, infatti, la disposizione sulla disdetta rilevante permette di evitare ulteriori lunghe fasi procedurali e semplifica dunque al datore di lavoro la procedura per il trasferimento di un lavoratore. In tal modo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPers comprende, secondo il proprio senso e scopo, anche i casi in cui al lavoratore viene offerto, ai fini di una soluzione consensuale, un altro lavoro ragionevolmente esigibile prima di un previsto trasferimento (art. 25 cpv. 3 OPers).
Conformemente all’articolo 25 capoverso 3 lettera a OPers l’assegnazione a un’altra funzione è ammessa, come menzionato, soltanto se necessaria per ragioni di servizio. Secondo la giurisprudenza, la misura di trasferimento può essere disposta a prescindere da una violazione degli obblighi professionali. Sono considerate ragioni di servizio che giustificano la modifica della funzione tutti i motivi che possono ripercuotersi sul rapporto di servizio, ad esempio tensioni a livello di personale o un rapporto di fiducia incrinato. Inoltre, una modifica del contratto può rivelarsi necessaria per ragioni di servizio anche quando oggettivamente le circostanze non permettono più di adempiere con diligenza i compiti oppure quando nell’attuale settore di attività la fiducia necessaria alla collaborazione non è più data o non del tutto3. In questo senso il Tribunale federale ha difeso ad esempio una decisione dell’ex Commissione federale di ricorso in materia di personale federale che aveva ritenuto giustificato per ragioni di servizio un trasferimento. Esso ha affermato che tale trasferimento non è contestabile se in tal modo si intende migliorare la collaborazione all’interno del servizio ed eliminare ostacoli ai processi aziendali4.
L’articolo 104a OPers disciplina i casi in cui un posto attribuito è ritenuto ragionevolmente esigibile. Secondo l’articolo citato un nuovo posto è ritenuto ragionevolmente esigibile se la relativa classe di stipendio è inferiore alla precedente di tre classi al massimo, se il tragitto con i mezzi di trasporto pubblici per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio richiede complessivamente quattro ore al massimo al giorno e se, tenuto conto della formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo un adeguato periodo di introduzione la nuova attività lavorativa può essere eseguita secondo quanto richiesto dal livello di valutazione 3. Per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d’età e il cui posto rientra nella classe di stipendio 24 o in una classe superiore, un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ragionevolmente esigibile se la sua classe di stipendio è inferiore alla precedente di cinque classi al massimo.
Capoverso 3bis
Questa disposizione costituisce una deroga al capoverso 3, dato che possono essere ordinate misure provvisorie e a tempo determinato per un trasferimento o per una modifica della funzione senza dover modificare il contratto di lavoro e quindi senza dover tener conto dei termini di disdetta. Questa eccezione è necessaria per reagire tempestivamente a particolari esigenze di servizio. Tali esigenze non possono essere definite in modo generico poiché dipendono dalla struttura concreta e dai compiti dell’unità amministrativa. Quest’ultima deve dotarsi di un’organizzazione che le permetta di adempiere correttamente i compiti che le spettano. Ad esempio, è possibile ipotizzare che un’esigenza di servizio si manifesti nel caso di un carico di lavoro temporaneamente più elevato in determinati settori, da cui risulterebbe una carenza di personale che dovrebbe essere compensata. In questo caso, conformemente all’articolo 25 capoverso 3bis OPers, è ad esempio possibile imporre agli impiegati mediante un’istruzione di lavorare temporaneamente in un altro luogo o di assumere altri compiti, sempre che ciò sia ragionevolmente esigibile. Nella logistica dell’esercito, ad esempio, può essere necessario trasferire senza preavviso alcuni impiegati a un altro luogo di lavoro per un periodo determinato. Lo stesso vale per determinate attività dell’Ufficio federale dello sport o dell’Ufficio federale della migrazione.
Si tratta di un’istruzione di servizio contro la quale non si può presentare ricorso. Il luogo di servizio assegnato temporaneamente in virtù dell’articolo 25 capoverso 3bis OPers è considerato luogo d’impiego. Ne consegue che il tempo di viaggio che supera la durata del tragitto consueto per recarsi al lavoro (dal luogo di residenza al luogo di lavoro secondo il contratto di lavoro) deve essere computato come tempo di lavoro, che le spese di viaggio devono essere sostenute dal datore di lavoro e che, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 41 capoverso 1 O-OPers, gli impiegati interessati hanno diritto a un’indennità per i pasti ed eventualmente a un rimborso dei pernottamenti (art. 72 OPers in combinato disposto con gli art. 42–46 O-OPers).
Capoverso 4
Il personale soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro in Svizzera o all’estero senza che sia necessaria una modifica del contratto. Il trasferimento in altre ambasciate, consolati, eccetera o alla centrale in Svizzera fa parte del profilo professionale del personale trasferibile del DFAE.