I diplomandi e i diplomati delle università o delle scuole universitarie professionali che svolgono un praticantato nell’Amministrazione federale sono in linea di principio assunti secondo la legge e l’ordinanza sul personale federale e di conseguenza sottostanno alle relative condizioni. La presente disposizione ha lo scopo di regolamentare per i praticanti universitari le deroghe alle ordinarie condizioni di assunzione sancite nell’OPers. I praticanti non beneficiano dell’evoluzione dello stipendio, dell’indennità di residenza né della compensazione del rincaro. Esiste invece la possibilità di versare loro premi di prestazione.