Il presente articolo ha lo scopo di regolamentare i praticantati speciali, in deroga alle ordinarie condizioni di assunzione di cui all’articolo 25a. Vi sono disciplinati in particolare la durata di assunzione e il termine entro cui deve essere iniziato il praticantato una volta conseguito il bachelor o il master. Se la disposizione non prevede una regolamentazione speciale, si applicano le condizioni di assunzione di cui all’articolo 25a.