Il periodo di prova dura generalmente tre mesi. Tuttavia, vengono mantenute determinate eccezioni con un periodo di prova di sei mesi al massimo, elencate in modo esaustivo al capoverso 2. Il prolungamento del periodo di prova in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente è disciplinato all’articolo 335b capoverso 3 CO, che è applicabile per analogia in virtù dell’articolo 6 capoverso 2 LPers. Il periodo di prova viene prolungato della durata della malattia, delle conseguenze dell’infortunio o dell’adempimento dell’obbligo legale. Pertanto, se dopo un mese di prova un impiegato si ammala per tre mesi, alla fine della malattia si aggiungono i due mesi rimanenti del periodo di prova. Il periodo di prova è prolungato anche quando l’incapacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio durante il periodo di prova è soltanto parziale. Questo si evince dal tenore dell’articolo 335b capoverso 3 CO secondo cui, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, il periodo di prova è prolungato di un periodo equivalente. Il legislatore voleva evidentemente dare al datore di lavoro la possibilità di sfruttare l’intero periodo di prova. Anche un’incapacità parziale al lavoro che determina una riduzione effettiva del periodo di prova comporta un prolungamento di tale periodo equivalente alla riduzione effettiva.
L’elenco dell’articolo 335b capoverso 3 CO è esaustivo, e il periodo di prova non può essere prolungato per un altro motivo. Ad esempio, se un collaboratore è in vacanza durante il periodo di prova o è impiegato soltanto al 40 per cento, il periodo di prova non può essere prolungato, ma continua a essere di tre mesi.
L’articolo 27 capoverso 3 permette alle parti di rinunciare al periodo di prova o di concordarne uno più breve.
Se il rapporto di lavoro viene disdetto durante il periodo di prova, la disdetta deve essere comunicata all’impiegato al più tardi l’ultimo giorno del periodo di prova. Se la disdetta viene data troppo tardi o non viene data, il rapporto di lavoro per cui era previsto il periodo di prova diviene automaticamente un rapporto di durata determinata o indeterminata, secondo quanto stabilito nel contratto. In questo caso il rapporto di lavoro può essere disdetto soltanto alle condizioni di cui all’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers.