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Commento su OPers 29:
Cambiamenti di unità amministrativa

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Capoverso 1

L’impiegato che passa di propria iniziativa a un’altra unità amministrativa dell’Amministrazione federale deve disdire il contratto di lavoro con l’attuale unità amministrativa. I due Servizi concordano con l’impiegato la data del passaggio alla nuova unità amministrativa. Il nuovo posto può essere occupato fin da subito. Se le tre parti sono in disaccordo si applicano i termini di disdetta di cui all’articolo 30a OPers. Il nuovo Servizio può rinunciare a un periodo di prova o prevederne uno inferiore a tre mesi (art. 27 cpv. 3 OPers). Nel caso dei gruppi, ciascun membro è considerato come unità amministrativa.

Capoverso 2

Secondo il Codice delle obbligazioni la protezione dalla disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) viene applicata soltanto dopo il periodo di prova. Questa protezione si applica già durante il periodo di prova se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente a quello precedente. Con tale misura si intende evitare che impiegati che lavorano già da molti anni nell’Amministrazione federale si trovino in una situazione di precarietà durante il periodo di prova. In pratica questo significa, ad esempio, che se un impiegato si ammala al momento del passaggio senza interruzione da un’unità amministrativa a un’altra durante il suo periodo di prova, la disposizione di protezione dalla disdetta di due anni secondo l’articolo 31a OPers non è applicabile, ma valgono i periodi più brevi dell’articolo 336c capoverso 1 lettera c CO.

Nel caso di un cambiamento di posto nel quadro di una riorganizzazione non è possibile fissare un periodo di prova. In questo caso la persona che cambia unità amministrativa rimane alle dipendenze del Servizio attuale per un periodo di tre mesi (art. 104d cpv. 1 OPers). Se in seguito la nuova unità amministrativa non assume la persona interessata, la procedura è condotta conformemente all’articolo 104d capoverso 3 OPers. Diversamente, la persona riceve dalla nuova unità amministrativa un contratto di lavoro senza periodo di prova (art. 104d cpv. 2 OPers).

Capoverso 3

Se gli impiegati passano temporaneamente a un’altra unità amministrativa, il contratto di lavoro originale non viene disdetto e resta in vigore durante tale periodo. Le parti interessate devono disciplinare le condizioni del cambiamento.

Capoverso 4

Dato che si tratta dello stesso datore di lavoro (datore di lavoro Consiglio federale per l’Amministrazione federale), per il calcolo dei termini di disdetta di cui all’articolo 30a capoverso 2 devono essere considerati tutti gli anni d’impiego prestati senza interruzione nelle unità amministrative di cui all’articolo 1 OPers. Nella prassi questo principio viene solitamente applicato già oggi. Il termine di disdetta durante il periodo di prova ai sensi dell’articolo 30a capoverso 1 viene applicato in caso di cambiamenti in seno all’Amministrazione federale e di contratti di lavoro di durata determinata, purché le parti non abbiano rinunciato a un periodo di prova.

Se in occasione di un cambiamento di posto di lavoro all’interno dell’Amministrazione federale un impiegato vuole prendere un congedo sabbatico di alcuni mesi, si raccomanda di concludere un accordo sul congedo non pagato. In tal modo si garantisce che non vengano ridotti né i termini di disdetta né gli anni computabili per il premio di fedeltà.